Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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sulla protezione dei dati («NITDA Guidelines»), in cui vengono disciplinati in maniera vincolante i diritti individuali nei confronti dello Stato e delle organizzazioni attive nel settore privato.
Regolarizzazione del passato in Nigeria
In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, in Nigeria è stato condotto un programma di regolarizzazione fiscale (Voluntary Assets and Income Declaration Scheme [VAIDS]) che, dal 1° luglio 2017 al 30 marzo 2018, consentiva ai contribuenti di regolarizzare il loro passato fiscale esente da pena (denuncia a posteriori di averi detenuti in Nigeria o all’estero e pagamento a posteriori delle imposte ancora dovute per gli ultimi sei anni). La scadenza della regolarizzazione è stata estesa al 30 giugno 2018. Nel gennaio 2018 il Governo ha annunciato che il programma VAIDS ha permesso di generare introiti supplementari pari a 23 miliardi di naira nigeriani (l’equivalente di circa fr. 64 mio.). I contribuenti che nel quadro della procedura fiscale ordinaria denunciano averi finora non dichiarati devono pagarere l’imposta dovuta più gli interessi e una multa il cui importo è determinato in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale, invece, viene avviato un procedimento penale.
11. Niue
Creazione delle basi giuridiche necessarie a Niue
In seno all’OCSE e al Forum globale Niue si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 27 novembre 2015 ed è in vigore dal 1° ottobre 2016. Niue ha firmato l’Accordo SAI il 30 ottobre 2015. La legislazione di attuazione nazionale è pronta (Income Tax Amendment Bill 2016; Income Tax [Automatic Exchange of Information] Regulations 2017), ma non ancora in vigore. Questo territorio non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.
Confidenzialità e sicurezza dei dati a Niue
A dicembre 2015, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Niue. Ha quindi imposto a Niue un piano d’azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo territorio non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Niue nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest’ultimo.
Niue non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Nel marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Niue. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Niue contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge fiscale (Income Tax Act) include ulteriori disposizioni (segnatamente le sezioni 4 e 85/3) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
Sebbene Niue non disponga di una legislazione sulla protezione dei dati, il Common Law e l’Equity riconoscono taluni principi in materia di dati personali che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).
Regolarizzazione del passato a Niue
Niue non prevede alcun programma formale per la denuncia volontaria di averi finora non dichiarati. La regolarizzazione segue la procedura fiscale ordinaria, che corrisponde in larga misura a quella adottata dal governo neozelandese. Pertanto, la denuncia volontaria può essere fatta dai contribuenti prima della denuncia da parte dell’autorità fiscale, ovvero prima dell’avvio di una verifica fiscale o di un’indagine (la cosiddetta «pre-notification disclosure») oppure dopo la denuncia da parte dell’autorità fiscale, ovvero dopo l’avvio di una verifica fiscale o di un’indagine (la cosiddetta «post-notification disclosure»). A seconda del momento in cui viene effettuata la denuncia volontaria, le imposte sanzionatorie vengono meno o sono applicate con una significativa riduzione.