Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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Svizzera solo successivamente.15 In un’ottica di economia procedurale tali Stati e territori devono essere considerati tempestivamente. In caso contrario si dovrà, come è avvenuto nel 2017, svolgere una seconda procedura di consultazione qualora altri potenziali Stati partner manifestino solo in un secondo momento il proprio interesse per lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Per questo motivo ogni anno confluiscono in un unico progetto i potenziali Stati partner, altrimenti si dovrebbe indire una nuova procedura di consultazione ogni volta che uno Stato partner che si è dichiarato favorevole ad attuare lo standard globale comunica la data per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni.
Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita fino a questo momento. I decreti federali specifici per ogni Paese devono essere stati approvati dal Parlamento e i nuovi Stati partner devono soddisfare i requisiti dello standard globale (ivi incluse le prescrizioni in materia di protezione dei dati fornite in base alle dichiarazioni degli Stati partner nel quadro dell’Accordo SAI16) al più tardi prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative ai conti. Quest’ultimo punto sarà accertato dal meccanismo di verifica per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.
Anche se il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni, ciò non significa che vengano effettivamente scambiate informazioni relative a conti finanziari. Affinché questo accada, occorre anzitutto la notifica degli Stati partner all’OCSE, che fa sì che lo scambio automatico di informazioni sia attivato in modo giuridicamente vincolante nel rapporto bilaterale. Qualora, al termine dell’iter parlamentare di approvazione, gli Stati e i territori approvati dal Parlamento non abbiano ancora manifestato alcun interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera o non abbiano ancora notificato la Svizzera quale Stato partner, non saranno notificati dal Consiglio federale nei confronti dell’OCSE come Stati partner, il che rimanderà l’attivazione dello scambio automatico di informazioni a data da destinarsi.
In allegato al presente rapporto sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate su tali Stati e territori.
1.3 Valutazione
L’estensione prevista della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni soddisfa un requisito minimo sul piano internazionale inteso a ridurre i rischi nella procedura di valutazione del Forum globale relativa alla Svizzera, ma non garantisce una valutazione senza problemi. Il fatto che numerosi Paesi del G20, Stati dell’OCSE e Stati membri dell’UE abbiano già scambiato dati con molti di questi Stati partner nell’autunno 2018 o prevedano di farlo nel 201917 e che la Svizzera pianifichi per contro di introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori proposti solo nel 2021, dimostra che il nostro Paese è in ritardo.
Inoltre occorre ricordare che gran parte degli Stati e dei territori proposti ha ancora sufficiente tempo per soddisfare i requisiti dello standard (creazione delle basi giuridiche, attuazione delle prescrizioni in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati). Anche i potenziali Stati partner sono sotto pressione perché introducano per tempo lo scambio automatico di informazioni conformemente ai loro impegni politici per non essere considerati non cooperativi. Gli Stati e i territori proposti si adoperano pertanto in ogni modo per attuare lo scambio automatico di informazioni in maniera conforme allo standard. È quindi ipotizzabile che la maggior parte degli Stati partner proposti introduca lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2020.
In termini procedurali la procedura proposta è perfettamente in sintonia con le attivazioni avvenute fino a questo momento, in base alle quali sono presi in considerazione esclusivamente gli Stati partner che al primo scambio di dati soddisfano pienamente i requisiti stabiliti dall’OCSE. Per questo motivo gli altri
15 Nel momento in cui si concludeva la stesura del presente rapporto hanno formalmente comunicato al Forum globale il proprio interesse allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera i seguenti Stati e territori: Azerbaigian, Libano, Pakistannonché Trinidad e Tobago.
16 La notifica della Svizzera secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell’Accordo SAI può essere consultata al seguente link: https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2017/3533.pdf.
17 Numerosi Stati terzi hanno già notificato all’OCSE gli Stati e i territori che il Consiglio federale ha proposto come partner per lo scambio automatico di informazioni: Germania, Francia, Liechtenstein, Regno Unito, Singapore e Hong Kong hanno inserito l’Azerbaigian, il Libano, il Pakistan e la Turchia nei loro elenchi di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI.