Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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a condizioni favorevoli senza causare un onere fiscale addizionale per i contribuenti interessati (senza la denuncia l’onere fiscale sarebbe stato del 35 %). A fine 2016 l’amnistia fiscale è stata estesa al 30 giugno 2017. Attualmente non si hanno informazioni sull’esito dell’amnistia. Dal momento che l’11 maggio 2018 il Parlamento turco ha approvato un’altra legge sull’amnistia, è probabile che le normative adottate finora non abbiano soddisfatto le attese. Secondo la legge numero 7143 del 18 maggio 2018, non sono imponibili gli averi detenuti all’estero che i contribuenti hanno rimpatriato entro il 31 luglio 2018. Se hanno rimpatriato i loro valori patrimoniali tra il 1° agosto e il 30 novembre 2018, i contribuenti dovevano pagare un’imposta del 2 per cento. Chi, invece, ha omesso di rimpatriare i propri valori patrimoniali deve attendersi un’imposta del 15 per cento, che sarà aumentata del 5 per cento per ogni anno aggiuntivo trascorso (al massimo fino al 35 %).
18. Vanuatu
Creazione delle basi giuridiche necessarie a Vanuatu
In seno all’OCSE e al Forum globale Vanuatu si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Nel settembre 2018 Vanuatu ha dichiarato nei confronti del Forum globale di volere per ora attuare lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 21 giugno 2018 ed è in vigore dal 1° dicembre 2018. Vanuatu ha firmato l’Accordo SAI il 22 giugno 2018. La legislazione di attuazione nazionale (International Tax Cooperation Act No.7 of 2016; Automatic Exchange of Information Regulations Order No. 76 of 2017) è entrata in vigore a metà 2017. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Vanuatu ha già notificato all’OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni e trasmette già informazioni relative a conti finanziari su base non reciproca a diversi Stati partner (ad es. Australia).
Confidenzialità e sicurezza dei dati a Vanuatu
Il comitato di esperti del Forum globale sta attualmente esaminando il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Vanuatu. Il rapporto di verifca dovrebbe essere sottoposto al Forum globale a fine 2018.
Vanuatu non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Dal momento che a Vanuatu è ancora in corso la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) nell’ottobre 2011, il Forum globale è giunto alla conclusione che a Vanuatu il criterio della confidenzialità è garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo territorio contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l’Official Secrets Act include altre disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
Per ora Vanuatu non dispone di una legislazione sulla protezione dei dati. La Costituzione di Vanuatu contiene una norma esplicata di tutela della sfera privata che può essere fatta valere dinanzi alla Corte suprema.
Regolarizzazione del passato a Vanuatu
A Vanuatu non sono prelevate imposte sul reddito, sul patrimonio o sugli utili, per cui non è necessaria una possibilità di regolarizzare gli averi finora non dichiarati. Questo spiega anche perché Vanuatu intenda attuare lo scambio automatico di informazioni su base reciproca.