Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine

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7. Libano

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Libano

In seno all’OCSE e al Forum globale il Libano si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 12 maggio 2017 ed è in vigore dal 1° settembre 2017. Il Libano ha firmato l’Accordo SAI il 12 maggio 2017. Nel frattempo è entrata in vigore la legislazione di attuazione nazionale (Law no. 55 del 27 ottobre 2016 [Exchange of information for tax purposes]; Decree no. 1022 del 7 luglio 2017 [CRS Guidance]). Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Il Libano ha già notificato all’OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Libano

Nel giugno 2018, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Libano. Ha quindi imposto al Libano un piano d’azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe al Libano nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest’ultimo.

Il Libano non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Dal momento che in Libano è ancora in corso la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) nel giugno 2012, il Forum globale è giunto alla conclusione che in Libano il criterio della confidenzialità viene garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l’articolo 104 dell’Income Tax Act (Decree Law no. 144 del 12 giugno 1959) e l’articolo 579 del Criminal Code (Decree Law no. 340 del 1° marzo 1943) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati contenute in diversi atti normativi che disciplinano l’accesso ai dati personali e la loro confidenzialità, l’ordinamento giuridico in vigore in Libano non prevede alcuna legge specifica sulla protezione dei dati personali. Di conseguenza la protezione dei dati in questo Paese è insufficiente. In Parlamento sono attualmente in corso dibattiti sull’introdozione dell’Electronic Transactions and personal Data Protection Bill, risalente al 2005.

Regolarizzazione del passato in Libano

Il Libano non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. Il 14 maggio 2018 il Consiglio costituzionale libanese ha dichiarato anticostituzionali diverse disposizioni della legislazione sul bilancio, tra le quali anche la normativa sull’amnistia fiscale. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue pertanto la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, deve essere versata anche un’imposta sanzionatoria pari al 20 per cento dell’imposta effettivamente dovuta. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.