Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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sensi dello scambio automatico di informazioni e gli istituti finanziari interessati dispongono già dell’infrastruttura e dei processi necessari. Per quanto concerne le ripercussioni sulla competitività, occorre tenere presente che lo scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale, applicato secondo regole uniformi dagli Stati e dai territori partecipanti. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica quindi la piazza finanziaria svizzera in termini di competitività rispetto ad altre piazze finanziarie. Lo scambio automatico di informazioni e la sua estensione indeboliscono tuttavia, nel tempo, il relativo posizionamento della piazza finanziaria svizzera rispetto alla concorrenza. In particolare, sono ipotizzabili minori introiti per le banche che esercitano attività transfrontaliere, se si verificassero deflussi di denaro dalla Svizzera a causa dell’estensione dello scambio automatico di informazioni. Tuttavia, stando alle stime sull’andamento dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera, con l’emanazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2014 si osserva un’evoluzione positiva, malgrado la contrazione della quota di mercato della Svizzera.26 Appare dunque improbabile che la proposta di estensione dello scambio automatico di informazioni comporti un deflusso significativo dei patrimoni della clientela. Una tale evoluzione sarebbe in particolare da escludere in quanto i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni presentano una rilevanza economica più modesta e rappresentano mercati di sbocco meno importanti per i servizi finanziari transfrontalieri rispetto agli attuali Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.
Estendendo la rete per lo scambio automatico di informazioni sulla base dei sistemi esistenti, la Svizzera concorre a consolidare il «level playing field» e quindi a creare un contesto in cui la piazza finanziaria svizzera potrà beneficiare a lungo termine dei suoi vantaggi (ad es. stabilità politica, valuta forte e stabile e capitale umano).
5.4 Ripercussioni per la società e l’ambiente
La trasparenza fiscale permette di incentivare l’adempimento degli obblighi fiscali, ciò che può avere effetti positivi sul gettito fiscale.
Il presente progetto non ha ripercussioni evidenti per l’ambiente, cosicché le questioni corrispondenti non sono state analizzate approfonditamente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
I disegni di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)27, che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri.
Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un’ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto dell’autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall’articolo 36 Cost. per l’ingerenza nella libertà sono soddisfatti, visto che con la LSAI esiste una base legale e lo scambio automatico di informazioni costituisce una misura opportuna e necessaria per garantire la conformità fiscale dei clienti esteri, il riconoscimento internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, concretizzata nell’articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all’emanazione di una decisione.28
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in essere con gli Stati partner seguenti:
26 ASB (2018): Banking Barometer 2018, pag. 49. https://www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, pag. 10. http://image-src.bcg.com/Images/Riding_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2018): Global Wealth 2018, pag. 10. http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Seizing-the-Analytics-Advantage-June-2018-R-3_tcm20-194512.pdf.
27 RS 101
28 Cfr. breve perizia del 13 agosto 2015 del prof. dott. iur. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni.