Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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L’introduzione dello scambio automatico di informazioni deve piuttosto essere subordinata agli interessi della Svizzera;
(ii) i requisiti del meccanismo di verifica devono già essere soddisfatti precedentemente all’attivazione dello scambio automatico di informazioni e non solo al momento del primo scambio di dati;
(iii) il Consiglio federale deve intraprendere tutto quanto occorre per sbloccare la situazione relativa alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni con gli Stati Uniti e per mostrare che il diniego degli Stati Uniti di fornire alla Svizzera informazioni relative a conti non è accettabile.
La CET-N condivide questo parere.
Anche la CPE-S ha espresso dei dubbi circa l’intenzione del Consiglio federale di portare a conoscenza del Forum globale il rinnovato impegno della Svizzera. Non ci sarebbe alcuna urgenza di offrire lo scambio automatico di informazioni a tutti i potenziali Stati partner, tanto più che tale dichiarazione potrebbe essere intesa erroneamente anche come un diritto incondizionato all’introduzione dello scambio automatico di informazioni. La commissione raccomanda quindi al Consiglio federale di non rilasciare una tale dichiarazione nei confronti del Forum globale.
2.2 Conclusioni
Alla luce degli esiti delle consultazioni si è rinunciato ad aggiornare in maniera esplicita l’impegno della Svizzera nei confronti del Forum globale. Visto che nelle discussioni della CET-S e della CET-N non sono emerse opposizioni sostanziali all’estensione della rete ad altri Stati partner, per i motivi già citati il Consiglio federale conferma la propria decisione di proporre ulteriori 18 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Per quanto riguarda la confidenzialità e la sicurezza dei dati da scambiare, il Consiglio federale è del parere che l’attuale procedura sia efficiente e appropriata. Il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni è stato concepito proprio per effettuare una verifica immediatamente prima di avviare il primo scambio di dati e non è finalizzato a sottoporre gli Stati partner a una valutazione prima dell’approvazione dei decreti federali da parte del Parlamento. Questa valutazione è stata effettuata previamente dal Forum globale.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Fatto salvo lo svolgimento dell’iter parlamentare di approvazione, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri 18 Stati partner.
3.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze
La Svizzera si è impegnata ad adottare gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni comporta indubbiamente elevati costi di regolamentazione destinati a garantire a lungo termine la competitività internazionale e il funzionamento di una piazza finanziaria integra. L’estensione della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni è pertanto un compito importante, che rende tale onere proporzionalmente adeguato allo scopo perseguito.
3.3 Attuazione
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Quest’ultima inoltra i dati in forma cifrata alle autorità competenti dello Stato partner mediante una piattaforma di scambio commissionata dall’OCSE. Viceversa, essa riceve le informazioni sulle persone assoggettate a imposta in Svizzera che dispongono di un conto in uno Stato partner. L’AFC metterà i dati ricevuti a disposizione dei Cantoni, che a loro volta potranno utilizzare tali informazioni nel quadro della procedura di tassazione.
Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, i Cantoni non sono quindi responsabili della raccolta dei dati. Devono invece garantire l’utilizzazione efficiente ed efficace delle informazioni provenienti dall’estero che l’AFC mette a disposizione. Grazie alle informazioni scambiate le autorità fiscali cantonali