Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine

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5 Ripercussioni dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner non dovrebbe implicare un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari a tal fine erano già stati previsti nel quadro dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e della LSAI.24 I valori empirici osservati nel quadro dello scambio di dati avvenuto nell’autunno 2018 indicano che i provvedimenti già adottati dovrebbero coprire in linea di massima anche per il futuro l’aumento degli oneri dovuto all’attivazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra le comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e quelle che il fisco svizzero riceverà da loro. Considerate le comunicazioni della Svizzera all’estero, non si possono escludere minori introiti per Confederazione e Cantoni (in particolare riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dell’imposta preventiva); tuttavia il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo sono ormai note. Viceversa, in ragione dell’elemento di reciprocità previsto dallo scambio automatico di informazioni, le entrate derivanti dagli averi ad oggi non dichiarati che le persone fiscalmente residenti in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner potrebbero registrare un leggero aumento (cfr. al riguardo il n. 5.3).25

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il fatto che in futuro lo scambio automatico di informazioni dovrà essere attuato con ulteriori Stati partner, influirà scarsamente sulla severità dei requisiti che il sistema dello scambio automatico di informazioni e la relativa esecuzione pongono ai Cantoni. In vista del primo scambio di dati nel 2018, le misure organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie per l’utilizzo delle informazioni provenienti dall’estero esistevano già. Tuttavia soltanto un’analisi dello svolgimento del primo scambio di dati, condotta in collaborazione con i Cantoni, dimostrerà se le risorse disponibili sono effettivamente sufficienti.

Il presente progetto non dovrebbe comportare maggiori uscite per i Comuni, perché non sono coinvolti nell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. È plausibile un aumento delle entrate per Cantoni e Comuni se, grazie allo scambio automatico di informazioni, negli Stati partner saranno resi noti i valori patrimoniali finora non dichiarati di persone fiscalmente residenti in Svizzera. Importanti comunità straniere di alcuni degli Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni sono effettivamente presenti in Svizzera, benché nell’insieme rappresentino soltanto l’1 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera. Un sostanziale aumento delle entrate appare pertanto improbabile. Altrettanto improbabile appare l’eventualità di un minor gettito fiscale dovuto agli effetti negativi sui patrimoni gestiti dagli istituti finanziari svizzeri, come illustra la sezione successiva.

5.3 Ripercussioni per l’economia

I benefici economici dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner proposti a partire dal 2020/2021 consistono principalmente nello scongiurare il rischio che la Svizzera figuri nella lista degli Stati non cooperativi, nonché nell’evitare eventuali misure sanzionatorie – anche da parte di Paesi che non sono tra i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni. Simili contromisure, benché difficili da quantificare, sarebbero potenzialmente molto svantaggiose per le imprese, per i lavoratori e in definitiva anche per i contribuenti. Preservare la nostra economia da tali conseguenze è dunque di interesse pubblico.

Per gli istituti finanziari i costi supplementari sopportati sotto forma di costi di introduzione una tantum e di costi d’esercizio ricorrenti nonché di costi legati al peggioramento delle condizioni concorrenziali dovrebbero risultare modesti. Il progetto non allarga la cerchia degli istituti tenuti alla comunicazione ai

24 Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare pag. 4544 seg., nonché nel FF 2016 5945, in particolare pag. 5979 seg.

25 Cfr. al riguardo anche lo sviluppo dell’autodenuncia esente da pena registrato negli ultimi anni: https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/kontakt/abteilung-strafsachen-und-untersuchungen.html.