Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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Allegato
Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori
Le indicazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione nei singoli Stati e territori fino a fine ottobre 2018. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno aggiornate prima dei dibattiti parlamentari. Ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire nelle fasi rilevanti della procedura.
1. Albania
Creazione delle basi giuridiche necessarie in Albania
In seno all’OCSE e al Forum globale l’Albania si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 1° marzo 2013 ed è in vigore dal 1° dicembre 2013. L’Albania ha firmato l’Accordo SAI il 29 ottobre 2014.40 Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Albania
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Albania.
L’Albania non ha concluso alcun accordo intergovernativo FATCA (di seguito IGA) con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’«Internal Revenue Services» (IRS).
A luglio 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda41, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall’Albania. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall’Albania contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE (di seguito Modello OCSE). La legge albanese sulla procedura fiscale include diverse disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
L’Albania dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law no. 9887 del 10 marzo 2008), che accorda i principali diritti di protezione individuale (accesso ai dati personali, rettifica e cancellazione di dati personali, opposizione contro la trasmissione e la commercializzazione di dati personali, possibilità di ricorso dinanzi alla competente autorità incaricata della protezione dei dati). La trasmissione di dati personali all’estero è ammessa se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, che è il caso, in particolare, per gli Stati membri dell’UE. Le stesse considerazioni valgono per i Paesi che hanno ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. La trasmissione di dati verso altri Paesi richiede il consenso preliminare dell’autorità nazionale incaricata della protezione dei dati.
Regolarizzazione del passato in Albania
Attualmente l’Albania non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. I contribuenti possono però denunciare su base volontaria gli averi non dichiarati fino ad allora, indicandoli nella dichiarazione d’imposta successiva. Questa dichiarazione deve essere presentata entro 36 mesi a contare dalla presentazione della dichiarazione precedente. Poiché una denuncia a posteriori di questo tipo è esente da pena, gli interessati sono tenuti a versare soltanto le imposte dovute e gli interessi. I contribuenti che omettono questa denuncia a posteriori devono, se scoperti, attendersi misure penali la cui portata è determinata in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.
40 Lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner viene attivato sulla base della notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI.
41 Si fa riferimento alla seconda fase della valutazione, concernente l’attuazione dello standard sullo scambio di informazioni su domanda, conclusasi alla fine del 2016. Tutti gli Stati partner del presente progetto sono sottoposti a un nuovo ciclo di valutazione avviato all’inizio del 2017, il quale, oltre ad altre tematiche, esaminerà ancora la confidenzialità nell’ambito dello scambio di informazioni su domanda.