Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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- Albania (Convenzione del 12 novembre 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di
Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposta sul reddito e sul patrimonio con Protocollo del 9 settembre 2015)29;
- Azerbaigian (Convenzione del 23 febbraio 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica dell’Azerbaigian intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo])30;
- Dominica (Scambio di note del 20/26 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito
della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la Convenzione del 30 settembre 1954 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [Estensione ai territori britannici d’oltremare])31;
- Ghana (Convenzione del 23 luglio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale)32;
- Kazakistan (Convenzione del 21 ottobre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica del
Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio)33;
- Libano (Scambio di note del 26 giugno/11 settembre 1957 tra la Svizzera e il Libano concernente
l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea)34;
- Pakistan (Convenzione del 19 luglio 2005 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica
del Pakistan intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [con Protocollo])35;
- Perù (Convenzione del 21 settembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo])36;
- Trinidad e Tobago (Convenzione del 1º febbraio 1973 tra Svizzera e Trinidad e Tobago intesa ad
evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito)37;
- Turchia (Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca
per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito [con Protocollo])38.
Per procedere allo scambio automatico di informazioni la Svizzera e i nuovi Stati partner potranno avvalersi della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI multilaterale e dell’attivazione bilaterale, a condizione che siano in vigore e applicabili.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell’OCSE. Di conseguenza possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia in vigore e applicabile.
Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto. Inoltre, con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni che scaturiscono dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottato dall’ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l’obiettivo 10).