Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

- Albania (Convenzione del 12 novembre 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di

Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposta sul reddito e sul patrimonio con Protocollo del 9 settembre 2015)29;

- Azerbaigian (Convenzione del 23 febbraio 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della

Repubblica dell’Azerbaigian intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo])30;

- Dominica (Scambio di note del 20/26 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito

della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la Convenzione del 30 settembre 1954 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [Estensione ai territori britannici d’oltremare])31;

- Ghana (Convenzione del 23 luglio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale)32;

- Kazakistan (Convenzione del 21 ottobre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica del

Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio)33;

- Libano (Scambio di note del 26 giugno/11 settembre 1957 tra la Svizzera e il Libano concernente

l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea)34;

- Pakistan (Convenzione del 19 luglio 2005 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica

del Pakistan intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [con Protocollo])35;

- Perù (Convenzione del 21 settembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo])36;

- Trinidad e Tobago (Convenzione del 1º febbraio 1973 tra Svizzera e Trinidad e Tobago intesa ad

evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito)37;

- Turchia (Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca

per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito [con Protocollo])38.

Per procedere allo scambio automatico di informazioni la Svizzera e i nuovi Stati partner potranno avvalersi della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI multilaterale e dell’attivazione bilaterale, a condizione che siano in vigore e applicabili.

La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell’OCSE. Di conseguenza possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia in vigore e applicabile.

Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto. Inoltre, con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni che scaturiscono dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottato dall’ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l’obiettivo 10).

29 RS 0.672.912.31

30 RS 0.672.916.41

31 RS 0.672.936.711

32 RS 0.672.936.31

33 RS 0.672.947.01

34 RS 0.672.948.95

35 RS 0.672.962.31

36 RS 0.672.964.11

37 RS 0.672.975.41

38 RS 0.672.976.31