Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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2. Azerbaigian
Creazione delle basi giuridiche necessarie in Azerbaigian
In seno all’OCSE e al Forum globale l’Azerbaigian si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 23 maggio 2015 ed è in vigore dal 1° settembre 2015. L’Azerbaigian ha firmato l’Accordo SAI il 30 agosto 2017. La legislazione di attuazione nazionale (disposizioni di esecuzione basate sulla legge fiscale della Repubblica dell’Azerbaigian [Law no. 905-IG dell’11 luglio 2000]) è entrata in vigore a fine 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. L’Azerbaigian ha già notificato all’OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Azerbaigian
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dall’Azerbaigian. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.
L’Azerbaigian ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), entrato in vigore l’11 maggio 2015. Preliminarmente all’accordo, l’IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati garantito dall’Azerbaigian e lo aveva giudicato appropriato.
A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall’Azerbaigian. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall’Azerbaigian contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge fiscale della Repubblica dell’Azerbaigian [Law no. 905-IG dell’11 luglio 2000]) include ulteriori disposizioni (in particolare art. 30) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
L’Azerbaigian dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law no. 998-IIIQ dell’11 maggio 2010), che contiene i principi fondamentali per la raccolta, la trasmissione e la protezione di dati personali. L’Azerbaigian ha ratificato anche la Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso ai dati personali, rettifica e cancellazione di dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali).
Regolarizzazione del passato in Azerbaigian
L’Azerbaigian non dispone né di un’amnistia fiscale né di un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. Neppure la procedura fiscale ordinaria prevede la possibilità di denunciare a posteriori su base volontaria gli averi finora non dichiarati. Una denuncia omessa si qualifica generalmente come evasione fiscale, che costituisce un reato punibile. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue pertanto la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un’imposta sanzionatoria (pari agli introiti generati nel periodo dell’evasione). Una volta pagato questo importo, la questione è considerata generalmente chiusa e non prevede ulteriori procedimenti. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.
3. Brunei Darussalam
Creazione delle basi giuridiche necessarie in Brunei Darussalam
In seno all’OCSE e al Forum globale il Brunei Darussalam si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa, firmata il 12 settembre 2017, non è ancora entrata in vigore. Il Brunei Darussalam non ha ancora firmato l’Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale (Income Tax Act, Chapter 35; Income Tax [International Tax Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regulation, 2017) è entrata in vigore il 29 giugno 2017. Il Brunei Darussalam non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.