Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine
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Il Perù ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Dal momento che in Perù non ha ancora avuto luogo la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) nel novembre 2016, il Forum globale è giunto alla conclusione che in Perù il criterio della confidenzialità è garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. L’articolo 85 della legge fiscale peruviana, l’articolo 38 della normativa interna del Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) e l’articolo 377 del Criminal Code includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
Il Perù dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law 29.733/2011), applicata dal 5 maggio 2013 in virtù del decreto numero 003-2013-JUS e che si rifà alla legislazione sulla protezione dei dati dell’UE. Di conseguenza questo Paese accorda i principali diritti di protezione individuale (consenso necessrio da parte delle persone interessate per la raccolta dei loro dati personali, diritto all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione di dati personali e diritto all’opposizione contro la trasmissione e la commercializzazione di dati personali, possibilità di ricorso). La trasmissione di dati personali all’estero è ammessa se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, ma richiede il consenso preliminare della General Agency on Data Protection.
Regolarizzazione del passato in Perù
La legislazione fiscale peruviana (decreto presidenziale n. 133-2013-EF) prevede un’opportunità di regolarizzare il passato fiscale. È possibile evitare un procedimento penale presentando a posteriori una dichiarazione fiscale rettificata. Il contribuente dovrà quindi pagare l’imposta dovuta e una multa (i due importi cumulati più gli interessi di mora pari all’1,2 % per ogni mese trascorso). A seconda delle circostanze della regolarizzazione (presentazione spontanea della dichiarazione fiscalte rettificata o presentazione entro i termini stabiliti, pagamento anticipato) il contribuente può beneficiare di una riduzione progressiva della multa. Oltre a questa possibilità permanente di regolarizzare il passato fiscale, nel quadro dell’entrata in vigore della riforma fiscale in virtù del decreto numero 1264 (Decreto Legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas), le autorità peruviane hanno stabilito nel dicembre 2016 un programma di amnistia fiscale per la denuncia volontaria o il rimpatrio di averi detenuti all’estero. Inoltre sono state integrate nuove disposizioni per lo scambio automatico di informazioni nella legislazione fiscale peruviana. L’amnistia, che ha permesso ai contribuenti peruviani di denunciare su base volontaria dal 1° gennaio al 29 dicembre 2017 i loro valori patrimoniali realizzati fino al 31 dicembre 2015, prevedeva un’aliquota d’imposta del 7 per cento per i valori patrimoniali rientranti e investiti in Perù. Gli averi denunciati a posteriori, invece, erano assoggettati a un’aliquota del 10 per cento. Non erano previsti ulteriori pagamenti (interessi o imposte sanzionatorie) e altre sanzioni. Meno di 8000 contribuenti hanno optato per l’amnistia fiscale, ben al di sotto delle attese iniziali. Secondo le informazioni fornite dalle autorità peruviane, l’amnistia ha permesso di far entrare nelle casse dello Stato circa 1,1 miliardi di nuevos soles peruviani (l’equivalente di circa 350 mio. di dollari americani). La realizzazione di un’altra amnistia fiscale non è una misura ipotizzabile al momento.
14. Samoa
Creazione delle basi giuridiche necessarie a Samoa
In seno all’OCSE e al Forum globale Samoa si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 25 agosto 2016 ed è in vigore dal 1° dicembre 2016. Samoa ha firmato l’Accordo SAI il 30 ottobre 2015. La legislazione di attuazione nazionale (Act 2017 No. 6 to amend the Tax Information Exchange Act 2012 to implement the obligations of Samoa under an agreement for the implementation of the Standard on Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters) è entrata in vigore. Samoa ha già proceduto allo scambio di dati nel 2018. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.