Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/88: Decreti federali concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2020/2021 · 29 pagine

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1. Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervenire e obiettivi

1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. A seguito di tale decisione, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha invitato un centinaio di Stati e territori – tutti Paesi industrializzati o in via di sviluppo con una piazza finanziaria – a impegnarsi a favore dell’attuazione del nuovo standard e a effettuare il primo scambio di informazioni relative ai conti nel 2017 o nel 2018 («committed jurisdictions»). Al contempo tali Stati e territori sono stati posti dinanzi all’aspettativa di attuare lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori che hanno espresso un interesse al riguardo e che rispettano i requisiti dello standard globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati (cosiddetti «interested appropriate partners»).

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i suoi mandati di negoziazione per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE (primo mandato)1 e gli Stati Uniti nonché con altri Stati (secondo mandato)2. Parallelamente la Svizzera si è impegnata politicamente nei confronti del Forum globale, fatte salve le procedure parlamentari interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare nel 2018 con gli Stati partner il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari.

In Svizzera, le basi legali per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1º gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 19883 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa), dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA o Accordo SAI), della legge federale del 18 dicembre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell’ordinanza del 23 novembre 20166 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn).

Contestualmente all’introduzione delle basi legali, il 1º gennaio 2017 è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni con i primi 38 Stati partner, tra i quali tutti gli Stati membri dell’UE e gli Stati dell’AELS, diverse piazze finanziarie nonché gli Stati dell’OCSE vicini alla Svizzera, con i quali nell’autunno 2018 è avvenuto il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari.7 Nel dicembre 2017 il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati e territori. Oltre all’approvazione degli Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong, nel suo messaggio del 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha proposto

1Il primo mandato sui negoziati con l’UE è soddisfatto e quindi privo di oggetto, in quanto nel frattempo lo scambio automatico

di informazioni è stato introdotto con tutti gli Stati membri dell’UE.

2Per quanto concerne il secondo mandato occorre precisare che non è stato possibile concludere i negoziati su un Accordo

FATCA secondo il modello 1 (scambio reciproco di informazioni), poiché gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato il Protocollo del 23 settembre 2009 che modifica la Convenzione del 2 ottobre 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e non hanno firmato la versione attuale della Convenzione sull’assistenza amministrativa. In questo momento si vagliano possibili alternative nell’ambito di colloqui tecnici con la controparte statunitense. Per quanto riguarda gli altri Stati interessati dal presente mandato, ossia quelli diversi dagli Stati Uniti e dagli Stati membri dell’UE, il Consiglio federale ha tenuto fede alle priorità indicate nel mandato. Insieme agli Stati e ai territori con i quali la Svizzera intrattiene stretti rapporti politici ed economici, è stato spesso possibile anche per la Svizzera sollevare e trattare nonché definire nel quadro di dichiarazioni comuni importanti temi finanziari, come per esempio eventuali miglioramenti per l’accesso transfrontaliero al mercato da parte degli operatori finanziari.

3 RS 0.652.1

4 RS 0.653.1

5 RS 653.1

6 RS 653.11

7 Ulteriori informazioni sul primo scambio di informazioni tra la Svizzera e i suoi Stati partner sono disponibili all’indirizzo: https://intranet.efd-estv.admin.ch/intraefdestv/it/home/news/medienmitteilungen/mm-efd.msg-id-72420.html.