Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine
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Compendio
Le persone che perdono l’impiego poco prima di raggiungere l’età di pensionamento hanno grosse difficoltà a ritrovare un lavo-
ro. In futuro, se il loro diritto all’indennità di disoccupazione si estinguerà dopo il compimento del 60° anno d’età avranno diritto fino all’età ordinaria di pensionamento AVS a una prestazione transitoria, che coprirà in misura sufficiente il loro fabbisogno vitale.
Situazione iniziale
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) consente alle imprese svizzere un accesso privilegiato all’importante serbatoio di lavoratori dell’UE/AELS. In passato, l’immigrazione legata all’ALC ha contribuito notevolmente ad attenuare la carenza di personale qualificato. La cessazione dell’ALC avrebbe pertanto gravi ripercussioni sull’economia nazionale.
L’immigrazione ha però anche risvolti problematici, poiché crea una situazione di maggiore concorrenza sul mercato del lavoro. Il Consiglio federale intende pertanto adottare un pacchetto di misure per rendere ancor più competitivi i lavoratori residenti (Svizzeri e stranieri che già vivono in Svizzera).
Contenuto dell’avamprogetto
I lavoratori anziani con un lungo periodo di disoccupazione alle spalle fanno più fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro. Se, dopo l’esaurimento del diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD), non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro, questi lavoratori devono in gran parte ricorrere all’aiuto sociale fino alla nascita del diritto alle rendite
dell’AVS e della previdenza professionale. Per le persone che esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d’età è proposta l’introduzione di una prestazione transitoria che garantisca la copertura del fabbisogno vitale fino al pensionamento, in modo da evitare il ricorso all’aiuto sociale. La prestazione transitoria è una prestazione in funzione del bisogno che ricalca fortemente le prestazioni complementari. L’agevolazione dell’accesso ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro decisa dal Consiglio federale per le persone al di sopra dei 60 anni ha l’obiettivo di migliorare le possibilità di reinserimento anche nel caso dei disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione. In questo contesto la prestazione transitoria garantirebbe agli ultrasessantenni per i quali tutti gli sforzi e le misure di accompagnamento volti al reinserimento professionale sono risultati vani una copertura sociale che permetterebbe loro di affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento.
Per ricevere una prestazione transitoria, i richiedenti dovranno adempiere varie condizioni economiche e personali, vale a dire:
non superare una determinata soglia di sostanza, pari a 100 000 franchi per le persone sole e a 200 000 franchi per le coppie sposate;
essere stati assicurati all’AVS per almeno 20 anni, dieci dei quali immediatamente prima dell’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione;
aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa pari almeno al 75 per cento della rendita massima di vecchiaia dell’AVS durante questi 20 anni;
non essere beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS.
La prestazione transitoria sarà calcolata sostanzialmente come le prestazioni complementari. Essa corrisponderà pertanto alla 2differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Tutti gli importi, a parte quello destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, saranno identici a quelli applicati per le prestazioni complementari. L’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale sarà invece aumentato del 25 per cento, al fine di compensare anche le spese di malattia e d’invalidità, che nell’ambito delle prestazioni complementari sono rimborsate separatamente.
Per la prestazione transitoria è inoltre previsto un limite massimo.
Una prestazione transitoria il cui diritto è stato acquisito in Svizzera sarà esportabile negli Stati dell’UE nonché in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein. D’altro canto, però, per la determinazione della durata minima di assicurazione non dovranno essere computati i periodi maturati all’estero. In questo modo si garantisce che la nuova prestazione sarà concessa soltanto a persone che avranno lavorato per un certo tempo in Svizzera nel periodo immediatamente precedente la nascita del diritto.
Per promuovere il reinserimento dei lavoratori anziani residenti, la Confederazione aumenterà il suo contributo all’AD dal 2020 al 2022. L’avamprogetto prevede una modifica in tal senso della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Finanziamento
Quando la situazione si sarà assestata, si stima che i costi a carico delle finanze federali ammonteranno a circa 270 milioni di franchi all’anno per la prestazione transitoria e, per quanto riguarda la promozione del reinserimento dei lavoratori anziani residenti, a circa 70 milioni di franchi all’anno nel periodo 2020–2022.