Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine

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5.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’emanazione della presente nuova legge federale avviene pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

La prestazione transitoria proposta genererà spese ricorrenti di circa 270 milioni l’anno. Di conseguenza, l’articolo 21 AP-LPTD, che sancisce il finanziamento della prestazione transitoria con le risorse generali della Confederazione, è subordinato al freno alle spese secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

Il temporaneo aumento del contributo della Confederazione all’AD disposto a tal fine genererà per tre anni spese uniche complessivamente superiori a 200 milioni di franchi. L’articolo 90a capoverso 3 LADI (adeguamento delle strutture esecutive dell’AD e del servizio pubblico di collocamento all’accresciuta necessità di misure per i disoccupati difficilmente collocabili, e in particolare quelli più anziani) richiede pertanto il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

La Confederazione conduce una politica economica generale volta a sostenere l’economia predisponendo le migliori condizioni quadro possibili. In materia di politica del mercato del lavoro e per rispondere alle sfide demografiche, il Consiglio federale segue una linea chiara e promuove misure tese a mantenere il più a lungo possibile la popolazione attiva nel mercato del lavoro, a favore sia del benessere della maggior parte dei lavoratori (anche di quelli anziani) che della sicurezza sociale.

Attualmente il Consiglio federale intende rafforzare la promozione del potenziale di manodopera residente attraverso provvedimenti mirati volti a garantire la competitività dei lavoratori anziani, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che faticano a trovare un impiego e migliorare l’inserimento in tale mercato degli stranieri residenti in Svizzera. Esso è però consapevole del fatto che per alcune persone, in particolare i disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione, le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro sono molto limitate. Per tale ragione propone l’introduzione di un nuovo strumento mirato di politica sociale per questa fetta della popolazione: il sistema delle prestazioni transitorie, che gli permetterà di portare avanti la sua politica economica per il benessere generale della piazza economica svizzera e della popolazione, evitando l’insorgere di nuovi rischi di precarietà. Questo nuovo strumento di politica sociale va inteso come uno degli elementi di un pacchetto di provvedimenti presi a livello nazionale e non come uno strumento isolato. Pertanto, il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale non sono messi in discussione.

Per la Confederazione è molto importante che i disoccupati anziani, dopo aver esaurito il diritto all’indennità, siano trattati allo stesso modo sull’intero territorio nazionale, il che sarebbe garantito dal nuovo strumento. La Confederazione si avvale di una competenza accordatale dall’articolo 114 Cost.

5.6 Delega di competenze legislative

È prevista la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legislative:

- disciplinamento del diritto delle persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione secondo l’articolo 14 della legge del 25 giugno 198246 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI);

- calcolo della prestazione transitoria per le coppie sposate, ovvero determinazione dell’importo per ciascun coniuge;

- ripartizione dei Comuni tra le tre regioni per la pigione;

- emanazione delle disposizioni d’esecuzione concernenti i redditi computabili;

- determinazione dei validi motivi per la rinuncia a proventi e parti di sostanza.

46 RS 837.0