Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine
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Cpv. 2: poiché gli averi di vecchiaia della previdenza professionale e gli immobili che servono quale abitazione ai loro proprietari non rientrano nella sostanza determinante, occorre evitare che parti di sostanza vengano trasferite nella prima o nei secondi, al fine di non oltrepassare la soglia di sostanza. Per questo motivo, andranno considerati quali sostanza, da un lato, i riscatti di prestazioni della previdenza professionale effettuati nel quadro della continuazione volontaria della previdenza e, dall’altro, i rimborsi di prelievi anticipati per un’abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati entro tre anni dall’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione.
Cpv. 3: con la prestazione transitoria s’intende colmare la lacuna attualmente esistente tra l’estinzione del diritto alle indennità giornaliere dell’AD e la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS. Di conseguenza, non potrà sussistere il diritto a una prestazione transitoria per le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia dell’AVS o, secondo questo capoverso, ne anticipano la riscossione. Per contro, la riscossione di una rendita dell’AI, della previdenza professionale o dell’assicurazione contro gli infortuni non costituirà motivo di esclusione dal diritto. Tuttavia, tali rendite andranno computate quale reddito (art. 8 cpv. 1 lett. d), il che ridurrà il diritto alla prestazione transitoria, escludendolo addirittura in molti casi.
Cpv. 4: le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione secondo l’articolo 14 LADI53 hanno un diritto ridotto alle indennità di disoccupazione e non soddisferanno sempre la condizione di diritto alla prestazione transitoria. Il Consiglio federale dovrà quindi disciplinare il diritto di alcune di queste persone, in particolare quelle che avevano diritto a una rendita dell’AI.
Art. 4
Se un coniuge avrà diritto a PC e l’altro alla prestazione transitoria, il secondo sarà incluso nel calcolo delle PC. Viceversa, il primo coniuge sarà considerato nel calcolo della prestazione transitoria. Ciascuno dei due coniugi avrà così diritto alla medesima prestazione, che, concretamente, sarà quella più elevata tra le due. A tal fine, si dovrà procedere a un calcolo comparativo, in cui la prestazione transitoria o le PC non sono prese in considerazione. Di regola, la più elevata risulterà essere la prestazione transitoria. In caso di spese di malattia elevate, tuttavia, potrebbe anche essere il contrario, dato che i beneficiari di una prestazione transitoria dovranno finanziare le spese di malattia da assumere secondo l’articolo 64 LAMal tramite l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale.
Art. 5
Questa disposizione regolamenta l’importo e il calcolo della prestazione transitoria, riprendendo quasi integralmente le pertinenti disposizioni della LPC. Come nel caso delle PC, l’importo della prestazione transitoria corrisponderà alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili.
Il capoverso 2 stabilisce le condizioni alle quali le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli andranno presi in considerazione nel calcolo della prestazione transitoria. Una disposizione analoga è contemplata all’articolo 9 capoverso 2 LPC, dove però si fa esplicitamente riferimento al diritto alla rendita per figli. In tal caso, tuttavia, poiché il diritto alla prestazione transitoria implica l’assenza di una rendita di vecchiaia, non vi saranno rendite per figli versate per i figli del beneficiario. Per contro, sarà possibile che il coniuge del beneficiario abbia diritto a quest’ultima, che in tal caso sarà computata quale reddito, alla condizione di cui al capoverso 3.
Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 9 capoverso 4 LPC.
A causa della limitazione prevista al capoverso 1 lettera b può esservi la necessità di stabilire l’ammontare del diritto di ciascuno dei coniugi, soprattutto quando vi sono figli inclusi nel calcolo. Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare questo calcolo.
Art. 6
Nel caso delle persone che trasferiranno il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, il cambiamento di circostanze comporterà d’ufficio una revisione della prestazione transitoria, prima che ne sia comprovato il bisogno.
Art. 7
Anche per quanto concerne le spese riconosciute ci si rifà sostanzialmente alla regolamentazione della LPC. Il capoverso 1 lettera a prevede tuttavia una differenza, fissando l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole e per le
53 RS 837.0