Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine
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Art. 12
Con la prestazione transitoria s’intende garantire la copertura del fabbisogno vitale nel periodo tra l’esaurimento del diritto
all’indennità di disoccupazione e la nascita del diritto alla rendita dell’AVS. In questo sistema il pagamento retroattivo della prestazione transitoria a partire da un momento antecedente la presentazione della domanda non ha dunque senso (cpv. 1).
Per quanto concerne l’estinzione del diritto alla prestazione transitoria, il primo motivo è da intendersi innanzitutto come un cambiamento delle condizioni economiche (cpv. 2 lett. a). Essa potrà però essere causata anche dalla partenza dalla Svizzera verso uno Stato al di fuori dell’UE/AELS. I beneficiari di una prestazione transitoria saranno tenuti a comunicare qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbe comportare la fine del diritto. Gli organi esecutivi valuteranno ogni anno se le condizioni per la concessione della prestazione siano cambiate.
Infine, il diritto potrà estinguersi anche in seguito alla nascita del diritto a una prestazione d’invalidità (per quanto concerne la restituzione e la compensazione, cfr. art. 13 cpv. 3).
Art. 13
Poiché la prestazione transitoria è tesa a garantire la copertura del fabbisogno vitale, anch’essa, come le PC e le rendite del primo pilastro, sarà esclusa dall’esecuzione forzata61.
Come le PC, anche la prestazione transitoria potrà essere impiegata per compensare crediti. È ipotizzabile in particolare il caso della compensazione di prestazioni arretrate dell’AI. Come nel caso delle PC, prima di procedere alla compensazione andrà esaminata d’ufficio l’eventuale possibilità di condono dell’obbligo di restituzione. Questo presuppone la buona fede della persona tenuta alla restituzione e la sussistenza di gravi difficoltà. Poiché la valutazione delle gravi difficoltà avverrà in base ai criteri previsti per le PC62, le persone in buona fede dovrebbero di regola poter beneficiare del condono.
Art. 14
Secondo la prassi vigente, per le prestazioni complementari fornite non si può esercitare il diritto di regresso. Questo principio varrà anche per la prestazione transitoria. È infatti assolutamente incontestato il principio secondo cui per le prestazioni in funzione del bisogno deve essere escluso il regresso. Per mantenere questa prassi, occorre stabilire esplicitamente che le disposizioni delle LPGA63 in materia non si applicheranno alla prestazione transitoria.
Art. 15
Cpv. 1: l’esame delle domande di una prestazione transitoria, la determinazione e il versamento di quest’ultima saranno affidati agli organi responsabili per il versamento delle PC, ovvero agli organi esecutivi delle PC (art. 21 cpv. 2 LPC)64. Questi organi dispongono di un’esperienza pluriennale nel calcolo di prestazioni in funzione del bisogno ed è dunque opportuno sfruttare questa risorsa. Cpv. 2: come nel caso delle PC, l’esame della domanda competerà all’organo esecutivo delle PC del Cantone in cui il richiedente ha il proprio domicilio. Quest’organo resterà competente anche nel caso in cui la persona trasferisca successivamente il domicilio in un altro Cantone. Questa regolamentazione è giustificata dal fatto che la prestazione transitoria sarà versata per un periodo di tempo limitato.
Cpv. 3: se un beneficiario trasferirà il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, la prestazione transitoria sarà esportata. Tuttavia, il diritto non potrà nascere in uno degli Stati summenzionati. In caso di trasferimento all’estero, la competenza per il versamento spetterà alla Cassa svizzera di compensazione, cui incombe anche il pagamento all’estero delle rendite AVS e AI. Per l’esame della domanda e la determinazione della prestazione resterà invece competente l’organo esecutivo delle PC presso cui il richiedente avrà depositato la domanda.
Art. 16
Per quanto concerne il trattamento di dati personali e la comunicazione di dati, si applicheranno le medesime disposizioni previste per le PC.
61 Art. 20 LPC; art. 20 cpv. 1 LAVS.
62 Art. 5 OPGA.
63 RS 830.1
64 RS 831.30