Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 17

Come le PC, la prestazione transitoria sarà inserita nel sistema d’informazione sulle PC. Poiché il numero delle nuove prestazioni non dovrebbe essere molto elevato, non occorre che esse dispongano di un proprio sistema d’informazione. Inoltre, considerando che la prestazione transitoria avrà un’impostazione molto analoga a quella delle PC, è sensato integrarla nel sistema d’informazione sulle PC. Questo è importante per consentire lo svolgimento di controlli di plausibilità ed evitare o far venire alla luce doppi pagamenti, ad esempio nel caso di persone che si trasferiscono in un altro Cantone. Al contempo, i dati oggetto di questa disposizione sono preziosi per lo sviluppo sia delle PC che della prestazione transitoria.

Art. 18

Questa disposizione stabilisce chi potrà avere accesso ai dati personali degni di particolare protezione. Si tratta degli stessi organi che vi hanno diritto per quanto concerne le PC, in particolare gli organi esecutivi cantonali delle PC e l’autorità di vigilanza sulla prestazione transitoria, ovvero l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le PC, la Fondazione svizzera Pro Senectute, l’Associazione svizzera Pro Infirmis e la Fondazione svizzera Pro Juventute non avranno accesso ai dati concernenti la prestazione transitoria, dato che esse non forniranno un aiuto in casi specifici a beneficiari di una prestazione transitoria, contrariamente a quanto può avvenire nei confronti delle persone con un (eventuale) diritto alle PC.

Art. 19

Questa disposizione consente di revocare l’effetto sospensivo a un’opposizione e a un eventuale successivo ricorso contro una riduzione o soppressione del diritto alla prestazione transitoria, in modo che si possano attuare immediatamente queste misure ed evitare così richieste di restituzione successive.

Art. 20

Come le PC, anche la prestazione transitoria dovrà essere soggetta alla vigilanza della Confederazione, ovvero dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, affinché ne sia garantita un’esecuzione conforme alla legge, di qualità ed efficiente. Di conseguenza,

questo articolo rimanda alle disposizioni della LPC65 concernenti la vigilanza.

Art. 21

La prestazione transitoria è una prestazione in funzione del bisogno, ragion per cui va finanziata con gli introiti fiscali e non attraverso contributi. Mancando una base costituzionale, i Cantoni non potranno essere chiamati ad assumere il finanziamento della prestazione transitoria, che dovrà pertanto essere garantito con le risorse generali della Confederazione.

Art. 22

La disposizione penale ricalca la regolamentazione della LPC, il che è giustificato dal fatto che, vista l’analogia delle due prestazioni, le fattispecie saranno le medesime.

Art. 23

Poiché la prestazione transitoria rientrerà nel campo d’applicazione materiale dei regolamenti di coordinamento europei secondo l’allegato II dell’ALC66, occorre inserire nella nuova legge una norma di rinvio in tal senso, come già previsto nelle altre leggi in materia di assicurazioni sociali.

Il capoverso 1 determina il diritto applicabile, facendo riferimento al campo d’applicazione personale, agli atti giuridici pertinenti dell’UE e alla versione dell’allegato II dell’ALC vincolante per la Svizzera. Vi sono menzionati i regolamenti (CE) n. 883/200467 e 987/200968, che sono vincolanti per la Svizzera dal terzo aggiornamento dell’allegato II dell’ALC. Tuttavia, laddove il regolamento (CE) n. 883/2004 o il regolamento (CE) n. 987/2009 vi fanno riferimento, come pure nei casi del passato, l’allegato II dell’ALC

65RS 831.30

66 RS 0.142.112.681

67Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS

(RS 0.831.109.268.1).

68 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).