Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

prietà di uno o di entrambi i coniugi, è tenuto conto di una franchigia di 300 000 franchi. Dopo la deduzione della franchigia, un quindicesimo della sostanza è computato quale reddito.

Computo degli averi di libero passaggio e del 3° pilastro

Gli averi di libero passaggio possono essere percepiti come prestazioni di vecchiaia al più presto a partire dal compimento del 60° anno di età e al più tardi al compimento del 70° anno di età35. Lo stesso vale per gli averi del 3° pilastro36. Poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile anche nel periodo di riscossione della prestazione transitoria, gli averi di libero passaggio non devono essere presi in considerazione per calcolare la sostanza o valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero passaggio. Se la persona interessata riesce a riprendere un’attività lucrativa, l’avere di libero passaggio deve essere trasferito nel nuovo istituto di previdenza. Se invece l’assicurato ne richiede il versamento quale prestazione di vecchiaia, quest’ultima deve essere presa in considerazione quale sostanza computabile.

Il pilastro 3a invece non è connesso in alcun modo con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Per tale ragione gli averi di questa forma previdenziale vanno considerati nel computo della sostanza.

Limite massimo per la prestazione transitoria

Nel quadro delle PC sono previsti importi massimi per le spese riconosciute, ma non un limite per l’ammontare delle PC. Diversamente da quanto accade nel contesto delle PC, i beneficiari della prestazione transitoria devono rimanere incentivati a cercare un posto di lavoro che permetta loro di conseguire un reddito più elevato. A tale scopo può essere sfruttata anche l’offerta perfezionata di consulenza e accompagnamento dell’AD. Per la prestazione transitoria è pertanto fissato un limite massimo, che corrisponde al triplo dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale. In riferimento al 2019, gli importi massimi saranno quindi di 58 350 franchi per le persone sole e di 87 525 franchi per le coppie sposate. Va tenuto presente che si tratta di valori massimi. Le prestazioni transitorie effettivamente accordate risulteranno in molti casi inferiori.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Con l’introduzione della prestazione transitoria, la Confederazione assumerà un nuovo compito in virtù dell’articolo 114 capoverso 5 Cost., che sancisce l’«assistenza ai disoccupati» quale compito della Confederazione. Pertanto, la prestazione transitoria dovrà essere finanziata dalla Confederazione, senza la possibilità di coinvolgere i Cantoni nel finanziamento. Inoltre, trattandosi di una prestazione in funzione del bisogno, la prestazione transitoria andrà finanziata con le risorse generali della Confederazione e non tramite contributi salariali.

3.3 Attuazione

L’attuazione della prestazione transitoria sarà affidata agli organi responsabili per il versamento delle PC all’AVS/AI, ovvero agli organi esecutivi delle PC. La procedura per il ricevimento delle domande nonché la determinazione e il versamento della prestazione transitoria si svolgerà secondo i principi di quella prevista per le PC. In particolare, questo significa che i richiedenti dovranno rendere nota la loro situazione finanziaria. Al contempo saranno tenuti ad adempiere il loro obbligo di collaborare fornendo i documenti necessari a tal fine (situazione patrimoniale, proprietà immobiliari ecc.). In tutti i Cantoni, ad eccezione di Zurigo, Basilea Città e Ginevra, gli uffici PC sono parte delle casse di compensazione cantonali. In virtù della legge federale del 20 dicembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), la Confederazione ha la competenza per incaricare le casse di compensazione cantonali dell’esecuzione della prestazione transitoria37. Essa ricorrerà dunque a questa competenza. I Cantoni nei quali l’attuazione delle PC non è affidata alla cassa di compensazione cantonale avranno la possibilità, in applicazione analogica

dell’articolo 21 capoverso 4 LPC, di delegare questo compito ai loro uffici PC. Per il versamento delle prestazioni transitorie

all’estero sarà competente la Cassa svizzera di compensazione.

35 Art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP); RS 831.425.

36 Art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3); RS 831.461.3.

37 Art. 63 cpv. 4 LAVS.