Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine

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4.5 Ripercussioni per la società

Un sistema di prestazioni transitorie per i disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità permette di accrescere l’autonomia finanziaria dei beneficiari, attenuare la povertà delle persone e delle famiglie toccate e ridurre il rischio di povertà prima del raggiungimento dell’età di pensionamento. L’introduzione di una prestazione di questo tipo migliora così la coesione sociale,

riducendo non solo i rischi finanziari di una popolazione relativamente ristretta, ma anche le preoccupazioni e i rischi per la salute ad essi connessi. La precarietà economica in cui si trovano i disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità e

l’appartenenza a un gruppo a rischio costituiscono infatti fattori di stress che possono deteriorare la salute di queste persone e di conseguenza comprometterne un buon passaggio al pensionamento.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 114 capoverso 5 Cost., la Confederazione ha la competenza per emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati. In una perizia del 26 agosto 2015, l’Ufficio federale di giustizia si è occupato della portata di questa disposizione44,

giungendo alla conclusione che la Confederazione può introdurre una rendita transitoria45.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il diritto di coordinamento dell’UE in materia di sicurezza sociale è applicabile alla Svizzera sulla base dell’ALC (allegato II) e della Convenzione AELS (allegato K appendice 2). Concretamente, si tratta dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009. Queste disposizioni sono tese a evitare che le persone che si spostano da uno Stato all’altro siano penalizzate nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale. Le regole di coordinamento applicabili a una prestazione dipendono dal ramo assicurativo di cui fa parte.

Le prestazioni sono classificate in modo autonomo dalle regole del diritto europeo, in base al loro obiettivo, alla loro natura e agli aspetti che le determinano e non in base al diritto nazionale del singolo Stato.

Secondo l’articolo 1 lett. x) del regolamento (CE) n. 883/2004, per «prestazione di pensionamento anticipato» s’intendono «tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente».

La prestazione transitoria proposta può essere qualificata quale prestazione di pensionamento anticipato ai sensi del regolamento: essa viene erogata a decorrere da una determinata età (60 anni) ad un lavoratore che ha cessato le attività professionali, è versata fino all’età alla quale egli può avere diritto a una rendita di vecchiaia e il diritto alla prestazione non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro.

Nonostante il suo nesso con la disoccupazione (è destinata ai disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità), la prestazione proposta non può essere qualificata quale prestazione di disoccupazione ai sensi del regolamento europeo: essa non costituisce una sostituzione del precedente salario, non prevede alcuna misura per il reinserimento del beneficiario nel mercato del lavoro e il beneficiario non deve iscriversi a un ufficio di collocamento né porsi a disposizione dello stesso.

Infine, la prestazione transitoria non costituisce una prestazione speciale non contributiva di tipo misto ai sensi del regolamento (CE)

n. 883/2004. Il criterio «non contributivo» non è infatti adempiuto dalla prestazione proposta, dato che essa dipende dai periodi di contribuzione. Inoltre, per far parte di questa categoria specifica, la prestazione dovrebbe essere imperativamente inserita in un elenco in allegato all’ALC, il che necessiterebbe del consenso dell’UE e dei suoi Stati membri nonché di una procedura di modifica dell’ALC.

Dalla definizione di prestazione di pensionamento anticipato ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 risulta che per

l’adempimento della durata minima di assicurazione non si tiene conto dei periodi di assicurazione maturati in uno Stato dell’UE o dell’AELS (art. 66 del regolamento [CE] n. 883/2004). Una persona può avere diritto alla prestazione transitoria solo se è stata assicurata per almeno 20 anni nel sistema sociale svizzero, di cui gli ultimi dieci ininterrottamente prima di aver esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione. In caso di trasferimento in uno Stato dell’UE o dell’AELS, un beneficiario potrà in linea di massima esportare questa prestazione, ma solo se la condizione del bisogno rimane adempiuta anche in base al costo della vita del Paese di residenza.

44 GAAC 2016.2 pag. 15 segg.

45 Op. cit., pag. 31.