Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine

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5.7 Parte speciale – Commento ai singoli articoli Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Art. 1

La prestazione transitoria farà parte del sistema delle assicurazioni sociali della Confederazione e sarà pertanto retta dalle disposizioni della LPGA. Tramite l’assoggettamento alla LPGA saranno disciplinate tra l’altro anche le questioni concernenti la restituzione delle prestazioni transitorie riscosse indebitamente, l’obbligo d’informare e le procedure di opposizione e di ricorso.

Art. 2

Questa disposizione definisce l’oggetto della legge e ne chiarisce lo scopo.

Art. 3

Questa disposizione definisce le condizioni per il diritto alla prestazione transitoria.

Trattandosi di una prestazione di natura assistenziale (art. 114 cpv. 5 Cost.), essa dovrà essere riservata alle persone aventi domicilio e dimora abituale in Svizzera (cpv. 1 lett. a). La prestazione transitoria presupporrà il diritto alle indennità giornaliere dell’AD. Chi ne beneficerà potrà richiedere prestazioni inerenti al mercato del lavoro di questa assicurazione, ma non sarà tenuto a osservare le prescrizioni di controllo di cui all’articolo 17 LADI. La prestazione transitoria è dunque in definitiva qualificabile quale prestazione di pensionamento anticipato e sarà quindi esportabile negli Stati dell’UE/AELS, ma non in Stati terzi (cfr. al riguardo art. 6).

Il capoverso 1 lettera a stabilisce l’età necessaria affinché nasca il diritto a una prestazione transitoria. Sarà determinante l’età alla quale la persona interessata esaurirà il diritto alle indennità giornaliere dell’AD, mentre la sospensione di quest’ultimo secondo l’articolo 30 LADI sarà irrilevante. Al contempo, l’esaurimento del diritto alle indennità giornaliere dell’AD presuppone anche che durante il pertinente termine quadro la persona si sia tenuta a disposizione degli organi dell’assicurazione.

Il capoverso 1 lettera b precisa la durata minima di assicurazione e il reddito minimo dell’attività lucrativa. Per quanto concerne il primo aspetto, è prevista una durata minima di assicurazione all’AVS di 20 anni. Per possedere la qualità di assicurato non occorrerà necessariamente avere un domicilio in Svizzera: potranno dunque averla anche persone che ad esempio sono domiciliate all’estero, ma esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Sono considerati quali anni di assicurazione ai sensi della presente disposizione anche gli anni di assicurazione facoltativa all’AVS/AI per gli Svizzeri all’estero. La qualità di assicurato dovrà però essere stata mantenuta per un periodo di tempo minimo prima dell’esaurimento del diritto alle indennità giornaliere e ininterrottamente negli ultimi dieci anni immediatamente precedenti (cpv. 1 lett. b n. 1). La qualità di assicurato non sarà di per sé sufficiente per avere diritto alla prestazione transitoria. Poiché quest’ultima è destinata a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone escluse dal mercato del lavoro poco prima del pensionamento, è necessario che durante gli anni di assicurazione sia stato conseguito un reddito minimo dell’attività lucrativa. Il capoverso 1 lettera b numero 2 fissa tale reddito al 75 per cento della rendita di vecchiaia massima dell’AVS, un ammontare corrispondente al reddito minimo che deve essere conseguito presso un datore di lavoro per sottostare all’assicurazione obbligatoria nella previdenza professionale47. La formulazione adottata chiarisce anche che per la durata minima di assicurazione non saranno computabili eventuali accrediti per compiti educativi48 e/o per compiti assistenziali49 né redditi

dell’attività lucrativa del coniuge50, 51.

Il reddito minimo stabilito dovrà essere conseguito soltanto durante i 20 anni di assicurazione necessari. Poiché, conformemente all’articolo 22a LADI, le indennità giornaliere dell’AD sono considerate salari determinanti secondo il diritto dell’AVS, potranno essere computate per la durata minima di attività lucrativa.

Lett. c: con la revisione della LPC del 22 marzo 201952 è stato introdotto un nuovo articolo 9a LPC, che prevede una soglia di sostanza per il diritto alle PC. Concretamente, la sostanza netta dovrà essere inferiore a 100 000 franchi per le persone sole e a

200 000 franchi per le coppie sposate. Il valore degli immobili di proprietà dei richiedenti che servono loro quale abitazione non sarà computato nella sostanza netta. La presente lettera stabilisce che questa soglia di sostanza sarà applicabile anche alla prestazione transitoria.

47 Art. 7 LPP.

48 Art. 29sexies LAVS.

49 Art. 29septies LAVS.

50 Art. 29quinquies cpv. 3 LAVS.

51 Questa regolamentazione diverge dunque da quella prevista per la durata minima di contribuzione nell’AVS (art. 29 cpv. 1 LAVS).

52 RU 2019...