Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine
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situazione reddituale e patrimoniale modesta (calcolo analogo a quello previsto per le PC);
nessuna richiesta di riscossione anticipata della rendita AVS.
Non hanno diritto a una rendita ponte le persone che al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento avrebbero diritto a PC, se richiedessero il versamento della rendita di vecchiaia solo a partire dal raggiungimento di tale età 29.
Calcolo
Il calcolo è analogo a quello previsto per le PC: la prestazione corrisponde alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili e nel calcolo è tenuto conto anche della sostanza30.
Finanziamento
La rendita ponte è finanziata in parte attraverso un contributo del Cantone e dei Comuni e in parte mediante un contributo pari allo 0,06 per cento del salario, prelevato per le PC per le famiglie e la rendita ponte, a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei dipendenti31.
2.3 Regolamentazioni nei contratti collettivi di lavoro
Le persone che cessano o riducono la propria attività lucrativa prima di raggiungere l’età di pensionamento possono, a seconda dei casi, beneficiare di una rendita transitoria, se questo è previsto dal datore di lavoro o sancito nel quadro di un contratto collettivo di lavoro (CCL). Anche lo Stato, in qualità di datore di lavoro, può offrire ai suoi dipendenti condizioni di questo tipo. In tal caso non si tratta però di prestazioni in funzione del bisogno, destinate a disoccupati che esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione. Diversi CCL del settore edile prevedono il versamento di rendite transitorie durante un periodo compreso fra i tre e i cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento per attenuare le conseguenze economiche di una cessazione di attività. Tra le condizioni di diritto figurano requisiti d’anzianità in seno all’impresa sottoposta al CCL. Le rendite transitorie sono calcolate sulla base del salario e non in funzione del bisogno. Le prestazioni sono finanziate attraverso contributi versati dai datori di lavoro e dai dipendenti. La fondazione incaricata di amministrare le rendite transitorie compensa gli accrediti di vecchiaia del 2° pilastro durante gli anni di riscossione di queste prestazioni.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Ripresa di disposizioni della LPC
La LPTD riprenderà il più possibile le disposizioni della LPC. A tale proposito va segnalato che il 22 marzo 2019 il Parlamento ha stabilito una revisione della LPC, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021, a condizione che non si ricorra al referendum (termine di referendum: 11 luglio 2019). L’avamprogetto di legge proposto si basa sulle disposizioni della LPC riveduta.
3.1.2 Condizioni per il diritto alla prestazione transitoria Esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione dopo il compimento dei 60 anni
Hanno diritto alla prestazione transitoria le persone il cui diritto all’indennità di disoccupazione si estingue al più presto al compimento del 60° anno di età e che dunque dopo questo momento non hanno più diritto a indennità giornaliere dell’AD. Di regola, le persone il cui diritto all’indennità di disoccupazione nasce a 62 anni e mezzo (per gli uomini) o a 61 anni e mezzo (per le donne)
sono sufficientemente protette, poiché raggiungono l’età AVS subito dopo il versamento dell’ultima indennità giornaliera. Questo presuppone che sia comprovabile una durata di contribuzione di almeno 22 mesi e che il collocamento risulti impossibile o molto difficile per motivi legati al mercato del lavoro.
Inoltre, l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione non implica che la persona interessata perda il diritto ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Un reinserimento nella vita professionale attraverso la consulenza degli uffici regionali di collocamento (URC) è anzi auspicabile, ma il fatto di porsi a disposizione di questi ultimi non costituisce un presupposto per beneficiare della prestazione transitoria.
29 Art. 16 cpv. 2 LPCFam.
30 Art. 18 LPCFam.
31 Art. 25 cpv. 1 LPCFam.