Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

poiché può essere compensata dalle prestazioni della previdenza professionale obbligatoria o dalle prestazioni complementari, il cui importo è superiore a quello dell’aiuto sociale. L’aiuto sociale non ha lo scopo di salvaguardare i diritti pensionistici dei beneficiari né di limitare il ricorso alle PC.

Le persone che a fine carriera rimangono definitivamente disoccupate e quindi non versano più contributi al 2° pilastro devono trasferire il loro avere di vecchiaia su un conto di libero passaggio. Questo avere viene aggiunto agli attivi computabili nel budget di sostegno sociale. Per principio, a partire dai 60 anni (59 per le donne), è possibile un prelievo di capitale, che potrebbe essere utilizzato per coprire le spese di mantenimento o per rimborsare le prestazioni dell’aiuto sociale precedentemente versate. In seguito, dopo l’esaurimento di questo capitale, le prestazioni complementari all’AVS subentrerebbero per coprire i bisogni. Di regola, tuttavia, i servizi sociali si astengono dall’esigere il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio, una pratica che sarebbe invece conveniente per l’aiuto sociale20. Gli averi di libero passaggio del 2° pilastro e quelli del 3° pilastro dovrebbero essere liquidati soltanto a complemento di una rendita AVS (anticipata), al fine di preservare il loro obiettivo di previdenza. La riforma delle PC prevede un miglioramento per i disoccupati anziani nell’ambito della previdenza professionale: le persone che perderanno il lavoro dopo il compimento del 58° anno d’età potranno rimanere assicurate presso l’istituto di previdenza del precedente datore di lavoro21 e mantenere così il loro avere di vecchiaia in vista del suo versamento sotto forma di rendita al momento del pensionamento.

1.2 Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD)

1.2.1 In generale

Come illustrato in precedenza (n. 1.1.4), i disoccupati anziani fanno più fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro. Nonostante un numero massimo più elevato di indennità giornaliere dell’AD, essi presentano un rischio maggiore di esaurire il diritto alle medesime. Alle persone che dopo l’esaurimento del diritto non riescono più a trovare un impiego non resta che attingere alla propria sostanza, rischiando di intaccare la propria previdenza, e infine ricorrere all’aiuto sociale fino alla nascita del diritto alla rendita AVS.

Sussiste quindi una lacuna nella protezione delle persone più anziane contro le conseguenze economiche della disoccupazione, alla quale è possibile rimediare con una prestazione assistenziale ai sensi dell’articolo 114 capoverso 5 Cost.

1.2.2 Nuova legge federale

Grazie alle PC all’AVS/AI la Confederazione dispone già oggi di un sistema per garantire in funzione del bisogno il sostentamento di persone che hanno diritto a una rendita dell’AVS/AI, collaudato e largamente sostenuto dalla popolazione. La base costituzionale delle PC è l’articolo 112a Cost. Poiché il tenore di questa disposizione ne limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non possono essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei disoccupati anziani e non è dunque possibile introdurre le disposizioni relative alla prestazione transitoria nella legge federale del 6 ottobre 200622 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).

La prestazione transitoria dovrà pertanto essere disciplinata in una legge separata, il che contribuirà a garantire maggiore trasparenza e a migliorare la leggibilità di entrambe le leggi in questione. Le disposizioni della nuova legge dovranno tuttavia essere il più possibile in linea con quelle della LPC.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura, con il piano finanziario e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201623 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201624 sul programma di legislatura 2015–2019.

Ciononostante è opportuno emanare una regolamentazione per migliorare la situazione dei disoccupati ultrasessantenni i quali hanno esaurito il diritto all’indennità che vada a completare il pacchetto di misure per rafforzare la competitività dei lavoratori residenti, colmando la lacuna attualmente esistente tra la fine del diritto all’indennità di disoccupazione e l’inizio del diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia. L’obiettivo delle misure di politica del mercato del lavoro decise dal Consiglio federale è di migliorare le opportunità di reinserimento anche nel caso dei disoccupati anziani. In questo contesto la prestazione transitoria garantirebbe agli ultrasessantenni per i quali tutti gli sforzi e le misure di accompagnamento volti al reinserimento professionale sono risultati vani una copertura

20 COSAS, Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale, Berna 2016, norma E.2.5.

21 Nuovo articolo 47a della legge federale del 25 giugno 1985 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), RS 831.40, RU

22 RS 831.30

23 FF 2016 909

24 FF 2016 4605