Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine
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continua a far riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, applicabili in precedenza. Il capoverso 2 disciplina la medesima questione in modo analogo per quanto concerne l’allegato K dell’appendice 2 della Convenzione AELS. Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di adeguare autonomamente i riferimenti agli atti giuridici dell’UE di cui ai capoversi 1 e 2 della norma di rinvio contenuta nelle leggi in materia di assicurazioni sociali, in caso di modifica dell’allegato II dell’ALC o
dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS. Il capoverso 4 precisa che tutte le espressioni impiegate nelle leggi in materia di assicurazioni sociali in riferimento agli Stati membri dell’UE designano gli Stati contraenti ai quali si applica l’ALC.
Art. 24
Le persone che al momento dell’entrata in vigore della nuova legge avranno già esaurito il diritto a indennità giornaliere dell’AD non avranno diritto alla prestazione transitoria. Di conseguenza, questo diritto potrà essere acquisito al più presto alla data dell’entrata in vigore della legge, se l’ultima indennità giornaliera dell’AD sarà stata versata il 31 dicembre precedente l’entrata in vigore e la persona in questione avrà esaurito il diritto all’indennità alla data dell’entrata in vigore, ovvero il 1° gennaio.
Si può partire dal presupposto che le persone il cui diritto all’indennità di disoccupazione si è estinto prima dell’entrata in vigore della nuova legge abbiano già preso provvedimenti in virtù della situazione giuridica precedente. Attualmente queste persone percepiscono di regola l’avere di libero passaggio eventualmente disponibile e si avvalgono della possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia dell’AVS (con o senza PC). Questi provvedimenti non possono più essere revocati. Di conseguenza, solo gli ultrasessantenni che esauriranno il diritto all’indennità di disoccupazione al più presto al momento dell’entrata in vigore della nuova legge potranno beneficiare di una prestazione transitoria, anche perché un’estensione del diritto agli ultrasessantenni che in quel momento avranno già esaurito il diritto comporterebbe notevoli spese supplementari nei primi tre anni dopo l’entrata in vigore della legge.
Legge federale del 14 dicembre 199069 sull’imposta federale diretta (LIFD)
Art. 24 lett. k
In qualità di prestazione in funzione del bisogno per garantire la copertura del fabbisogno vitale, la prestazione transitoria sarà esente da imposte. Sarebbe infatti contraddittorio che una prestazione finanziata con fondi pubblici venisse poi ridotta a causa del pagamento di imposte su di essa. Di conseguenza, analogamente alle altre prestazioni in funzione del bisogno (PC e aiuto sociale), la prestazione transitoria sarà esente da imposte.
Legge federale del 14 dicembre 199070 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Art. 7 cpv. 4 lett. n
Per questa disposizione si rimanda al commento all’articolo 24 lettera k LIFD.
Legge del 25 giugno 198271 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Nell’ambito dell’introduzione di una prestazione transitoria per i disoccupati ultrasessantenni che hanno esaurito il diritto
all’indennità, il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha disposto una serie di misure di accompagnamento per promuovere il potenziale di manodopera residente, in particolare dei disoccupati anziani. Le misure concrete saranno attuate dalle autorità esecutive dell’AD dal 2020 al 2022. A tal fine, il Consiglio federale ha deciso di aumentare per tre anni il contributo della Confederazione al fondo dell’AD, che verrà così indennizzato per le spese generate dalle misure previste.
La prima misura consiste in un programma d’incentivazione per promuovere il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone difficilmente collocabili, in particolare dei disoccupati anziani. Per attuare questa misura la Confederazione dovrà stanziare circa 62,5 milioni di franchi all’anno.
La seconda misura consiste in un progetto pilota secondo l’articolo 75a LADI e prevede l’allentamento delle condizioni per il diritto ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all’articolo 59d LADI per i disoccupati che hanno compiuto i 60 anni e hanno
69 RS 642.11
70 RS 642.14
71 RS 837.0