Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/53: Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 33 pagine

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all’età di 60 anni ha ricevuto prestazioni dell’AD dal secondo anno successivo all’esaurimento del diritto, mentre il 5-6 per cento ha percepito una rendita dell’AI.

1.1.5.2 Caratteristiche dell’aiuto sociale

L’aiuto sociale rappresenta l’ultima rete di salvataggio del sistema svizzero della sicurezza sociale. Le sue prestazioni sono versate soltanto quando i redditi da lavoro, le risorse personali, le prestazioni sociali e altre prestazioni di sostegno private non bastano a coprire il fabbisogno di un’economia domestica, a prescindere dalle cause della situazione di indigenza. L’aiuto sociale garantisce la copertura del minimo necessario per condurre un’esistenza dignitosa e partecipare alla vita sociale. Non è concepito quale rendita, ma quale prestazione finalizzata all’integrazione sociale e professionale dei beneficiari e al ripristino della loro autonomia. In

quest’ottica, le prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale sono integrate da prestazioni di sostegno personali, sotto forma di consulenze e accompagnamento sociale. I beneficiari sono tenuti a partecipare attivamente alla propria integrazione e, in caso contrario, sono passibili di sanzioni. Le prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale devono per principio essere rimborsate.

L’ammontare di tali prestazioni si riferisce ai bisogni di un’economia domestica della fascia di reddito più bassa. Oltre a un forfait per il mantenimento, esse includono le spese d’alloggio e le spese di base per la salute. A seconda delle circostanze, possono inoltre essere versate prestazioni individualizzate. Gli importi raccomandati per il forfait di base sono di 985 franchi al mese per una persona sola e di 1509 franchi per una coppia (2017)16. Questi importi sono dunque inferiori a quelli previsti per le spese riconosciute

nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI. Le condizioni applicabili ai redditi computabili per il calcolo dell’aiuto sociale sono più rigide di quelle previste per le PC all’AVS/AI, perché prima di poter chiedere prestazioni dell’aiuto sociale si deve aver praticamente consumato tutta la propria sostanza e realizzato i propri beni.

La Confederazione non ha alcuna competenza generale in materia di aiuto sociale. Questo settore è di competenza dei Cantoni, che legiferano basandosi di regola sulle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS). Queste non hanno carattere obbligatorio, ma sono sostenute dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). L’aiuto sociale è gestito in modo più o meno decentralizzato a seconda dei Cantoni. Il suo finanziamento, basato esclusivamente sulle entrate fiscali, grava in misura variabile sui Comuni, con grandi differenze da un Cantone e all’altro.

1.1.5.3 Situazione delle persone vicine al pensionamento

Gli ultrasessantenni che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione hanno già partecipato senza successo ai provvedimenti messi a disposizione dagli URC e presentato vanamente numerose candidature. L’aiuto sociale si concentra allora sul mantenimento della loro integrazione sociale. Generalmente i lavoratori che esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d’età hanno preso, durante la vita attiva, provvedimenti in vista del pensionamento, quali ad esempio l’accumulo di risparmi o l’acquisto di una proprietà immobiliare. Per queste persone, alcune delle condizioni dell’aiuto sociale sono particolarmente severe, soprattutto rispetto a quelle previste nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI.

I richiedenti di prestazioni dell’aiuto sociale devono aver preventivamente utilizzato tutti gli attivi disponibili o realizzabili a breve termine. La parte della sostanza (beni realizzati) lasciata a loro libera disposizione è esigua, vale a dire 4000 franchi per una persona sola e 8000 franchi per una coppia. Inoltre, il mantenimento della proprietà dell’abitazione non è un diritto. L’aiuto sociale può sì coprire temporaneamente gli interessi ipotecari e le spese ordinarie, se questa appare la soluzione più conveniente; in caso di sostegno di lunga durata, tuttavia, l’autorità valuta se non sia possibile vendere l’immobile ed evitare così il ricorso all’aiuto sociale. In tal caso, il proprietario deve affittare un’abitazione. Altrimenti è presa in considerazione la costituzione in pegno dell’immobile al fine di rimborsare l’aiuto ricevuto. In ogni caso i servizi sociali devono effettuare una ponderazione degli interessi e agire nel rispetto del principio di proporzionalità. Per contro, la revisione della legge del 6 ottobre 200617 sulle prestazioni complementari (LPC) prevede una soglia di sostanza di 100 000 franchi per le persone sole e di 200 000 franchi per le coppie sposate18.

L’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni dell’AVS e della previdenza professionale (2° pilastro) e della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Dal punto di vista dei servizi sociali, si può esigere dai beneficiari di prestazioni dell’aiuto sociale che riscuotano anticipatamente la rendita AVS non appena possibile, vale a dire due anni prima dell’età di pensionamento ordinaria19. La riduzione a vita della rendita in seguito alla riscossione anticipata non causa infatti alcun pregiudizio economico agli interessati,

16 COSAS, Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale, Berna 2016 (www.cosas.ch).

17 RS 831.30

18 Art. 9a cpv. 1 revisione LPC, RU...

19 COSAS, Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale, Berna 2016, norma E.2.4.