Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

d'esecuzione (art. 64 LEne). L'organo d'esecuzione è stato istituito con la legge del 30 settembre 2016 sull'energia. La sua forma organizzativa e i suoi compiti sono disciplinati dalla legge (art. 63-65 LEne). È una società anonima di diritto privato affiliata alla società nazionale di rete (Swissgrid), che gestisce la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica. È stata fondata da Swissgrid con il nome di Pronovo SA. Ora, però, si pone la domanda se sia giusto affidare l'esecuzione del sistema delle GO per i combustibili e i carburanti ad una società che è posseduta al 100 per cento dal gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica. La questione non è stata discussa in modo approfondito nell'ambito della revisione totale della legge sull'energia. Si pone anche la questione se l'organo d'esecuzione, ossia la Pronovo SA, risponda alle caratteristiche di una moderna governance. L'esecuzione del sistema delle GO e gli altri compiti esecutivi affidati dalla legge all'organo di esecuzione vengono eseguiti in regime di monopolio. Non vengono, cioè, forniti sul mercato a un determinato prezzo bensì sono finanziati attraverso imposte e con il supplemento rete (art. 35 LEne). Il Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione del 13 settembre 200621 (cosiddetto Rapporto sul governo d’impresa) prevede che in caso di scorporo di compiti che appaiano più statali che non vicini al libero mercato debba essere fondamentalmente scelta la forma organizzativa di diritto pubblico dell'istituto. Tuttavia, anche altre forme di organizzazione potrebbero essere adeguate. L'Amministrazione esaminerà la questione alla luce del messaggio del Consiglio federale.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 2 Obiettivi di incremento della produzione di elettricità generata a

partire da energie rinnovabili

L’articolo prevede ora obiettivi vincolanti. Se si prospetta che questi valori non possono essere raggiunti, il Consiglio federale deve proporre al Parlamento nuove misure supplementari, ai sensi dell'articolo 55 LEne.

Art. 15 cpv. 4 e art. 16 cpv. 2

Viste le nuove disposizioni sui contributi d'investimento, il rimando deve essere corretto.

Art. 19 cpv. 6

È necessaria una lieve riformulazione di questa disposizione in quanto per la rimunerazione unica non è più previsto un limite massimo di potenza.

Art. 24 Principio

Nell'articolo 24 viene mantenuto solo il principio secondo cui è possibile beneficiare di un contributo d'investimento fintanto che le risorse del Fondo per il supplemento

21 FF 2006 7545 segg.