Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine
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giungerebbe alla restituzione di cui all'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi22 (LSu).
Art. 26 Contributo d'investimento per impianti idroelettrici
A seguito dell'abolizione della RIC i nuovi impianti con una potenza a partire da 1 MW hanno diritto a un contributo d'investimento. Nel caso di ampliamenti considerevoli di un impianto si ha diritto a un contributo d'investimento solo se dopo l'ampliamento l'impianto raggiunge una potenza minima pari a 300 kW. Nel caso di rinnovamenti considerevoli, invece, il contributo è erogato al massimo fino al raggiungimento di una potenza di 5 MW: il rinnovamento di impianti idroelettrici di piccole dimensioni non è economicamente conveniente, pertanto senza un contributo d'investimento questi impianti verrebbero chiusi anziché che sostituiti. Il Consiglio federale ha la facoltà di abbassare questo limite superiore della potenza (art. 29 cpv. 3 lett. j LEne). L'esercizio degli impianti più grandi, invece, è economicamente redditizio, pertanto gli investimenti per il rinnovamento possono essere ammortizzati (cpv. 1).
Il capoverso 2 precisa la disposizione secondo cui le centrali di pompaggio non devono ricevere un contributo d'investimento. Secondo quanto emerso dai dibattiti parlamentari dovrebbero essere escluse dal contributo d'investimento solo le vere e proprie centrali di pompaggio. Per tale ragione nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio viene esclusa dal contributo solo quest’ultima. Ciò corrisponde alla pratica attuale.
Per gli impianti idroelettrici nuovi o sottoposti ad ampliamenti considerevoli con una potenza minima rispettivamente di 1 MW e 300 kW può essere concesso un contributo di progettazione per i costi di progettazione fino al rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia (cpv. 4). L'UFE valuta dapprima, ad esempio attraverso studi preliminari che tengono conto delle norme SIA, se il progetto soddisfa gli standard tecnici di base ed è plausibile. In caso positivo il richiedente riceve fino al 40 per cento dei costi di progettazione sino all'ottenimento della concessione e dell'autorizzazione edilizia (progettazione secondo le norme SIA). I costi di progettazione sono considerati, come avviene già oggi, costi computabili ai fini del calcolo del contributo d'investimento di cui al capoverso 1. Un eventuale contributo d’investimento viene ridotto dell’importo del contributo di progettazione. Viene così impedita una doppia rimunerazione dei costi di progettazione.
Gli impianti accessori possono continuare a beneficiare di un contributo d'investimento anche se non raggiungono i limiti inferiori di cui al capoverso 1 (cpv. 5). Si tratta di centrali idroelettriche collegate ad altri impianti che non sono destinati alla produzione di energia elettrica (ad es. impianti di acqua potabile o impianti per l'innevamento artificiale).
Il Consiglio federale può continuare a prevedere deroghe al limite inferiore per altre centrali idroelettriche, purché queste ultime si trovino all'interno di sezioni di corsi d'acqua già sfruttate e non comportino nuovi interventi in corsi d'acqua naturali o
22 RS 616.1