Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine
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Tutti gli impianti accessori che non raggiungono i limiti inferiori di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne possono comunque continuare a richiedere un contributo d'investimento. A determinate condizioni il Consiglio federale deve poter ammettere che anche altri impianti idroelettrici non raggiungano i limiti inferiori (nel caso in cui da un corso idrico già sfruttato è possibile beneficiare di un potenziale supplementare senza ulteriori interventi sulla natura).
Biomassa
I contributi d'investimento per gli impianti a biomassa saranno aumentati dall'attuale massimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento dei costi d'investimento computabili per le parti dell'impianto riservate alla produzione di energia elettrica. Ora anche gli impianti a biogas possono beneficiare di un contributo d'investimento.
Per contro, gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e gli impianti pubblici di depurazione delle acque (IDA) non potranno più presentare domanda per un contributo d'investimento. L'esercizio di questi impianti prevede già una copertura dei costi tramite tasse di smaltimento basate sul principio di causalità. Inoltre gli IIRU devono rispettare, conformemente all'ordinanza del 4 dicembre16 2015 sui rifiuti (OPSR), alcuni requisiti energetici minimi. Sono obbligati a impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti al di fuori degli impianti.
Come per le succitate regole valide per gli IIRU, anche nel caso degli IDA occorre integrare a livello di ordinanza le prescrizioni ambientali con misure energetiche che permettano un esercizio degli impianti il più efficiente possibile e lo sfruttamento dei gas di depurazione e del calore residuo delle acque di scarico. Tra le altre cose si deve tener conto della protezione delle acque, delle possibilità tecniche e operative e della fattibilità economica.
4.1.3 Aste per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni
Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni l'importo della rimunerazione unica deve poter essere stabilito attraverso aste17. Il Consiglio federale può introdurre aste separate per gli impianti con consumo proprio e quelli senza consumo proprio. Questi ultimi hanno la priorità perché nel contesto attuale sono impianti difficilmente realizzabili e quindi le aste permetterebbero di far emergere in modo mirato un potenziale ancora nascosto. A tal fine occorre aumentare dal 30 al 60 per cento il limite massimo della rimunerazione unica per gli impianti senza consumo proprio, sulla base dei costi d’investimento per la messa in esercizio degli impianti di riferimento. Ciò è necessario perché questo tipo di impianti non beneficia dei vantaggi del consumo proprio (per l'elettricità prodotta per il consumo proprio non sono dovute tasse né il corrispettivo per l'utilizzo della rete), perché, ad esempio, il consumo di elettricità in loco è troppo basso. Attraverso l'attribuzione della rimunera-
16 RS 814.600
17 L'ordinanza sulla promozione dell'energia definisce impianti di grandi dimensioni gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.