Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine
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mazioni contenute nel messaggio del 4 settembre 201326 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
7.3 Forma dell’atto
Il progetto introduce importanti disposizioni contenenti norme di diritto, che come tali devono essere emanate, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., sotto forma di legge federale.
Le modifiche alla LEne seguono quindi la procedura della legislazione semplice.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera federale. Nella LEne si tratta delle misure contemplate negli articoli 27a, 27b, 33 e 37a (nuove disposizioni in materia di sussidi), gli articoli 25, 27, 36 capoverso 1 lettere a numero 2 e lettera b (disposizioni ampliate in materia di sussidi) e l'articolo 38 capoverso 1 lettera b (disposizioni prolungate in materia di sussidi). Le misure sottostanno pertanto al freno alla spesa di cui all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
7.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi
Ai sensi dell'articolo 5 della legge sui sussidi il Consiglio federale deve verificare periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concesse dalla Confederazione. Nel suo rapporto concernente i sussidi per il 2008 il Consiglio federale ha stabilito il principio secondo cui i sussidi la cui base legale deve essere creata o riveduta durante il periodo del riesame vengono riesaminati sistematicamente nell’ambito del pertinente messaggio. Ciò viene fatto con il presente messaggio. È stato verificato se gli aiuti finanziari e le indennità sono giustificati da un interesse federale sufficiente, se raggiungono il rispettivo scopo in modo economico ed efficace e se vengono erogati in modo uniforme e giusto. Occorre inoltre verificare se gli aiuti finanziari e le indennità sono concepiti tenendo conto delle esigenze della politica finanziaria e se corrispondono a una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni.
26 FF 2013 6489, qui 6671