Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

Il progetto prevede sussidi sotto forma di contributi d'investimento per i nuovi impianti fotovoltaici (rimunerazione unica) e per gli impianti idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici.

Importanza degli aiuti finanziari per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti

Nel suo messaggio del 4 settembre 201327 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 il Consiglio federale si è posto alcuni obiettivi per il potenziamento della produzione di elettricità da energie rinnovabili da raggiungere entro il 2020 e il 2035 e altri da raggiungere entro il 2050. Gli obiettivi a breve termine fissati per il 2020 verranno presumibilmente raggiunti. Per quelli più a lungo termine fissati per il 2035 è invece necessario potenziare ulteriormente gli impianti per la produzione di elettricità da energie rinnovabili.

A causa dei prezzi ancora bassi dell'energia elettrica e degli ostacoli associati alla costruzione di nuovi impianti per la produzione energetica gli incentivi finanziari rimangono indispensabili.

Per questo motivo la maggior parte dei contributi d'investimento validi finora sarà prolungata. I nuovi contributi d'investimento previsti sostituiscono completamente, per tutte le tecnologie, il modello della rimunerazione per l'immissione di elettricità. I gestori degli impianti ricevono meno sussidi rispetto al suddetto modello e devono sostenere, a seconda della tecnologia, almeno il 40 per cento dei costi d'investimento.

Gestione materiale e finanziaria dei sussidi e procedura per la concessione dei contributi

Per la concessione dei contributi è prevista una procedura snella. I richiedenti ricevono un determinato contributo ai propri costi d’investimento. D'ora in avanti continueranno ad essere verificati solo i costi d'investimento, mentre non verrà più effettuato il calcolo dettagliato dei sovraccosti non ammortizzabili. Nel determinare le tariffe il Consiglio federale verificherà di volta in volta che non vengano concesse sovrarimunerazioni. L'effetto dei sussidi viene valutato regolarmente sulla base dell'articolo 55 LEne.

Limite temporale degli aiuti finanziari

Le risorse destinate ogni anno agli impianti geotermici (contributi d'investimento e garanzie), idroelettrici di grandi dimensioni e fotovoltaici (contributi d'investimento) sono limitate (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b e cpv. 3 LEne). Il Consiglio federale può contingentare, se necessario, le risorse per le altre tecnologie (cfr. art. 36 cpv. 3 secondo periodo LEne). La promozione, inoltre, è limitata al 2035.

7.6 Delega di competenze legislative

Le nuove competenze legislative introdotte nella legge con la presente revisione si limitano ciascuna a un oggetto specifico e sono specificate sufficientemente in

27 FF 2013 6489, qui 6522 segg.