Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine

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Nell’ottica dell'economia comportamentale, con la nuova lettera d si è inoltre deciso di permettere di mostrare ai clienti - soprattutto nel caso delle etichette energetiche per le autovetture - qual è ad esempio la differenza in termini di denaro tra l'acquisto di un'auto di classe energetica bassa e quello di un'auto media della classe energetica A.

Art. 55 cpv. 3 ultimo periodo

Essendo necessario svolgere una procedura di consultazione, per ragioni di tempo il Consiglio federale non può presentare al Parlamento il rapporto di cui al capoverso 3 e contemporaneamente proporgli l’adozione di misure. Per tale ragione la parola “contemporaneamente” è stata cancellata. Si continuerà a valutare l'opportunità di misure supplementari sulla base di un'analisi delle conseguenze e dell’efficacia delle misure previste dalla presente legge, svolta nell'ambito del rendiconto presentato ogni cinque anni dal Consiglio federale.

Art. 70 cpv. 1 lett. b

Viste le nuove disposizioni sui contributi d'investimento, il rimando deve essere adattato.

Art. 73

D'ora in avanti devono poter beneficiare dei contributi d'investimento solo gli impianti la cui costruzione non è effettivamente ancora iniziata prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche. Questo dovrebbe permettere di scongiurare effetti collaterali e di utilizzare i fondi in modo produttivo.

Art. 75a

Se un contributo d'investimento per un impianto fotovoltaico, idroelettrico o a biomassa è stato assegnato di principio prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, si applica per tale impianto il diritto previgente (cpv. 1). Per i casi in cui finora si è dovuto tenere conto dei sovraccosti non ammortizzabili, questi ultimi restano determinanti.

Anche le domande inoltrate entro l'ultimo giorno di riferimento previsto nell'ordinanza del 1° novembre 201723 sulla promozione dell'energia prima dell'entrata in vigore della presente modifica devono essere valutate secondo il diritto previgente (cpv. 2).

Con la disposizione transitoria di cui al capoverso 3 è garantita la possibilità di continuare a beneficiare di contributi d'investimento per rinnovamenti considerevoli di impianti idroelettrici aventi una potenza non superiore a 10 MW nonché per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti a gas di depurazione, a condizione che sia stata presentata all'UFE la rispettiva domanda, completa e conforme a tutti i requisiti di legge, prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche. Se questi

23 RS 730.03