Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
rete sono sufficienti. Per quale tipo di progetti e di impianti e in quale forma sia possibile presentare domanda per un contributo d'investimento viene disciplinato separatamente nelle disposizioni relative alle singole tecnologie.
Art. 25 Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici
L'articolo 25 disciplina ora per quali impianti fotovoltaici può essere richiesto un contributo d'investimento (cpv. 1). Gli ampliamenti semplici di impianti fotovoltaici non possono più beneficiare di un contributo d'investimento. Se l'ampliamento è tale da accrescere contemporaneamente la potenza dell'impianto e poter essere considerato un ampliamento considerevole, è possibile beneficiare – come finora – di una rimunerazione unica.
Viene fondamentalmente mantenuto il possibile contributo massimo pari al 30 per cento (cpv. 2). Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta, il contributo massimo viene invece innalzato al 60 per cento (cpv. 3), in particolare per consentire maggiore flessibilità per le aste destinate all'attribuzione della rimunerazione unica e per poter sfruttare un maggiore potenziale supplementare per la produzione di elettricità dagli impianti fotovoltaici.
Art. 25a Aste per la rimunerazione unica
I tassi di rimunerazione applicati attualmente per la rimunerazione unica permettono di coprire i costi di esercizio solo degli impianti che utilizzano in loco una parte dell'elettricità prodotta. Di conseguenza molti impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, per i quali il consumo proprio non è possibile o lo è solo in misura limitata, non vengono costruiti. Per sfruttare il potenziale supplementare dei grandi impianti fotovoltaici il Consiglio federale deve avere la possibilità di indire delle aste per attribuire la rimunerazione unica e, al contempo, determinarne l'importo (cpv. 1). In un primo momento le aste dovranno essere introdotte per i grandi impianti che immettono in rete tutta l'energia elettrica prodotta, in quanto qui il potenziale in termini di incremento del fotovoltaico è elevato (ad es. edifici agricoli).
Contemporaneamente il Consiglio federale stabilirà la potenza minima a partire dalla quale gli impianti fotovoltaici possono partecipare alle aste (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilirà anche le caratteristiche principali della procedura d'asta, i requisiti per la partecipazione e i criteri di aggiudicazione nonché altre modalità.
Per garantire l'effettiva realizzazione di un impianto fotovoltaico per il quale è stata assegnata tramite asta una rimunerazione unica oppure per poter riscuotere in un secondo tempo un'eventuale sanzione, il Consiglio federale può prevedere il deposito di una cauzione come condizione per l'effettiva aggiudicazione della rimunerazione unica (cpv. 4).
Anche grazie alla possibilità, prevista al capoverso 5, di prevedere una sanzione nel caso in cui un impianto fotovoltaico presentato nella procedura d'asta non venga costruito come annunciato o non venga realizzato affatto, il Consiglio federale dispone di uno strumento per aumentare la probabilità di realizzazione degli impianti fotovoltaici cui è stata aggiudicata una rimunerazione unica. Una sanzione si ag-