Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di intervento e obiettivi
La legge del 30 settembre 20161 sull'energia (LEne) fissa valori indicativi per l'incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili. Queste ultime comprendono la forza idrica, l'energia solare, l'energia eolica, la geotermia e la biomassa. La legge fissa valori da raggiungere entro il 2020 o il 2035. Nel messaggio del 4 settembre 20132 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 il Consiglio federale si è posto ulteriori obiettivi da raggiungere entro il 2050. Ogni anno l'Ufficio federale dell'energia (UFE) osserva l'evoluzione della situazione rispetto ai suddetti valori indicativi. Il monitoraggio3 mostra che i valori indicativi a breve termine fissati per il 2020 potranno presumibilmente essere raggiunti, mentre per quelli a lungo termine fissati per il 2035 sono necessari ulteriori sforzi.
Nel succitato messaggio concernente il progetto della nuova legge sull'energia il Consiglio federale segnala già la necessità di ulteriori misure a lungo termine.4 Il Consiglio nazionale e il Consiglio agli Stati non sono entrati nel merito della proposta del Consiglio federale di un sistema di incentivazione (articolo costituzionale su un sistema di incentivazione nel settore del clima e dell'energia5).
Inoltre, vista la decisione di abbandonare il nucleare, nei prossimi anni saranno scollegati dalla rete numerosi impianti per la produzione elettrica. Sviluppi analoghi sono attesi all'estero. Benché l'integrazione della Svizzera nel mercato elettrico europeo continui a essere molto importante per garantire l'approvvigionamento elettrico nel Paese, un maggiore potenziamento della produzione elettrica nazionale da fonti rinnovabili costituisce un tassello importante per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Occorre quindi mandare segnali che diano ai potenziali investitori la sufficiente sicurezza di pianificazione di cui hanno bisogno per prendere le proprie decisioni. A questo riguardo il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare le necessarie modifiche di legge per garantire gli incentivi agli investimenti (cfr. al riguardo il paragrafo «Evasione di interventi parlamentari»). Già con l'adozione della nuova legge sull'energia il Parlamento aveva anche incaricato il Consiglio federale di sottoporgli un disegno di atto normativo volto a introdurre un modello conforme al mercato per le grandi centrali idroelettriche (art. 30 cpv. 5 LEne).
Il 28 agosto 2019, inoltre, il Consiglio federale ha deciso di inasprire l'obiettivo climatico della Svizzera.6 A partire dal 2050 la Svizzera non dovrà emettere più gas serra di quanto i pozzi di CO2 naturali e tecnici non siano in grado di assorbire
1 RS 730.0
2 FF 2013 6489, qui 6523
3 www.energiemonitoring.ch
4 FF 2013 6489, qui 6493 segg.
5 FF 2015 7877, BU 2017 N 297, BU 2017 S 460
6 Comunicato stampa del Consiglio federale del 28 agosto 2019