Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
superficie dell'acqua calda nonché un'eventuale riconduzione dell'acqua prelevata nel serbatoio geotermico.
I contributi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili (cpv. 2).
Ai sensi del capoverso 3, è possibile ottenere un contributo anche per la progettazione di un nuovo impianto geotermico destinato alla produzione di energia elettrica. I costi di progettazione sono considerati costi computabili per un eventuale successivo contributo d'investimento. Un eventuale contributo d’investimento viene ridotto dell’importo del contributo di progettazione. Viene così impedita una doppia rimunerazione dei costi di progettazione.
Art. 28 cpv. 1 e 2
I rimandi devono essere corretti. Sul piano del contenuto si osserva, invece, che viene mantenuto il principio del diritto in materia di sussidi, sancito all'articolo 26 LSu, secondo cui non si può iniziare con i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza prima che l’aiuto finanziario sia stato assegnato con decisione definitiva o di massima.
Art. 29, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 e cpv. 3 lett. h–k
Il capoverso 1 riguarda tutti i contributi d'investimento di cui al quinto capitolo della LEne ed è stata operata una conseguente modifica formale.
Poiché d'ora in avanti non si calcoleranno più gli SNA per ogni singolo impianto (cfr. par. 4.1.4.), il capoverso 2 del diritto previgente viene abrogato.
La possibilità di creare differenti categorie all'interno delle singole tecnologie viene ripresa dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (cpv. 3 lett. h).
La possibilità di fissare importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per determinate classe di potenza deve valere per tutte le tecnologie (cpv. 3 lett. i).
Per il rinnovamento di impianti idroelettrici nei limiti dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c il Consiglio federale può fissare un valore superiore per l'importo (cpv. 3 lett. j). Il Governo tiene conto del fatto che spesso il rinnovamento di impianti di piccole dimensioni non è economicamente conveniente e vi è pertanto il pericolo che l'impianto venga chiuso se il rinnovamento si rende necessario; per contro, a fronte di costi simili gli impianti di grandi dimensioni conseguono maggiori ricavi e possono quindi ammortizzare i costi d’investimento.
Inoltre, ai sensi del capoverso 3 lettera k il Consiglio federale può prevedere che chi beneficia di un contributo d'investimento di cui al quinto capitolo della LEne metta a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico. Sono compresi, ad esempio, i dati sulla misurazione del vento di cui all'articolo 27a capoverso 3, che devono esser forniti all'UFE per permettere, tra l'altro, lo sviluppo continuo e l'aggiornamento delle basi metodologiche di cui all'articolo 11 LEne. I dati vengono forniti in forma aggregata. Lo stesso vale per i geodati di progetti geotermici (cfr. ad esempio il punto 5 dell'allegato 1 OEn).