Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine
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delle informazioni supplementari da integrare nell'etichetta. Attualmente il calcolo della categoria di efficienza energetica può basarsi unicamente sul consumo. Altre informazioni diverse dall'efficienza energetica possono essere incluse nell'etichetta solo in misura limitata. Le modifiche proposte creano la base giuridica per accettare altri criteri o criteri aggiuntivi per la determinazione della categoria di efficienza energetica. In futuro, inoltre, potrebbero figurare sull'etichetta anche altre informazioni – ad es. emissioni foniche, emissioni di inquinanti atmosferici, costi per la produzione e lo smaltimento del veicolo, ecc. Ciò corrisponderebbe, del resto, agli sviluppi in corso nell'UE, la quale sta pianificando nel quadro della regolamentazione in materia di CO2 il rilevamento, in futuro, di dati sull'arco dell'intero ciclo di vita di un veicolo per farli confluire nella normativa (proposta in esame fino al 2023 circa; attuazione prevista in un momento successivo).
L'ulteriore flessibilità per la suddetta base di calcolo e la possibilità di riportare informazioni supplementari nell'etichettaEnergia forniranno la base per tenere conto degli sviluppi politici e sociali, delle conoscenze dell'economia comportamentale e delle normative pianificate nell'UE.
4.2 Questioni relative all'attuazione del progetto
Le misure proposte nel progetto vengono attuate da una parte dall'UFE (cfr. par. «Ripercussioni per la Confederazione») e dall'altra dall'organo di esecuzione di cui all'articolo 64 LEne. La maggior parte dei costi di esecuzione possono essere finanziati attraverso il supplemento rete.
Il Consiglio federale desidera, inoltre, fare alcune osservazioni in merito alla governance dell'organizzazione dell'esecuzione, benché non interessino strettamente il progetto in consultazione: per raggiungere gli obiettivi di politica energetica e climatica, quindi per permettere la decarbonizzazione del sistema energetico svizzero entro il 2050, è fondamentale anche nell'ambito della regolamentazione e dell'esecuzione che i diversi settori energetici interagiscano tra loro (ad es. nei settori elettricità, calore e mobilità). Nel settore dell'approvvigionamento energetico e nell'industria energetica questo processo è già in atto (accoppiamento dei settori) e viene sostenuto e accelerato attraverso diversi strumenti già previsti nella legislazione in materia energetica e climatica oppure ancora in esame. Le garanzie di origine (GO), ad esempio, esistono solo in ambito elettrico, ma ai sensi dell'attuale articolo 9 capoverso 5 LEne il Consiglio federale può introdurre questo strumento anche in altri settori. In tal caso si pone la domanda, in particolare per il settore del calore e della mobilità, se i sistemi di dichiarazione non permettano di raggiungere, oltre allo scopo effettivo della GO (garantire trasparenza sull'origine dell'energia fornita), anche altri obiettivi, come ad esempio, nel caso dei combustibili e dei carburanti rinnovabili, assicurare il rispetto di determinati criteri ecologici e garantire che una determinata quantità di energia venga conteggiata correttamente e non più volte per un determinato scopo o strumento politico.
L'Amministrazione sta attualmente esaminando l'opportunità di nuovi sistemi di dichiarazione simili e la possibilità di una loro combinazione. Ai sensi dell'attuale LEne la competenza per l'attuazione delle GO (art. 63 cpv. 1 lett. a) spetta all'organo