Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine

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preziosi sul piano ecologico (cpv. 6). Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte in modo cumulativo.

Il DATEC designa impianti prioritari, ossia impianti che contribuiscono in modo significativo al potenziamento della produzione idroelettrica. Questi impianti devono essere considerati e valutati in modo prioritario rispetto agli altri impianti.

Art. 27 Contributo d'investimento per impianti a biomassa

Tutti gli impianti a biomassa che finora potevano beneficiare della rimunerazione per l'immissione di elettricità riceveranno ora un contributo d'investimento. Tale contributo può ammontare a non oltre il 60 per cento dei costi d’investimento computabili. Gli impianti IDA e IIRU non ricevono più contributi d'investimento.

Art. 27a Contributo d'investimento per impianti eolici

Nuovi impianti eolici ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico) e che presentano complessivamente una potenza di 10 MW riceveranno ora un contributo d'investimento pari a non oltre il 60 per cento (cpv. 1 e 2). Questo requisito è soddisfatto nel caso della realizzazione di un parco eolico, della costruzione di nuovi impianti supplementari o della sostituzione totale di impianti se dopo l'investimento l'intero parco eolico presenta una potenza complessiva di 10 MW. Questo valore soglia è previsto anche nella Concezione energia eolica della Confederazione e nella documentazione di base per la pianificazione della maggior parte dei Cantoni. Per contro, possono beneficiare in via eccezionale di un contributo d'investimento anche impianti eolici singoli, se il rispettivo Cantone d'ubicazione ne prevede la costruzione nella suddetta documentazione di base (ad es. piano direttore, piano cantonale o simili). In questi casi l'UFE ascolta il Cantone d'ubicazione prima di assegnare un contributo d'investimento (cpv. 4).

Ai sensi del capoverso 3, per le misurazioni del vento è possibile beneficiare di un contributo che non superi il 40 per cento dei costi computabili, a condizione che le misurazioni vengano effettuate in un luogo adatto allo sfruttamento dell'energia eolica. Il Consiglio federale definisce i criteri di idoneità (nessuna misurazione del vento nelle «zone da escludere» definite nella Concezione energia eolica, requisiti minimi di qualità per la misurazione del vento, ecc.) e si accorda con il Cantone di ubicazione. Un eventuale contributo d’investimento viene ridotto dell’importo del contributo versato per i costi per la misurazione del vento. Viene così impedita una doppia rimunerazione dei costi per la misurazione del vento.

Art. 27b Contributo d'investimento per impianti geotermici

Gli impianti geotermici per la produzione di elettricità ricevono ora contributi d'investimento e garanzie per la geotermia. Può essere chiesto un contributo separato per la prospezione di risorse geotermiche, per lo sfruttamento di risorse geotermiche e per la costruzione nonché messa in esercizio di nuovi impianti geotermici (cpv. 1). Lo sfruttamento è un'operazione che va oltre l'esplorazione geotermica svolta sinora: esso comprende il sondaggio attraverso una perforazione e l'estrazione e trasporto in