Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine

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termini di contenuto, scopo e portata. Il Consiglio federale mantiene la propria competenza per l'emanazione delle disposizioni esecutive (art. 29). A ciò si aggiunge ora una disposizione che prevede esplicitamente che il Consiglio federale può prevedere diverse categorie all'interno di tutte le tecnologie e può obbligare i promotori dei progetti a fornire alla Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico (ad es. misurazioni del vento e geodati dei progetti geotermici).

Vengono leggermente ampliate le competenze del Consiglio federale in materia di impianti, veicoli e apparecchi.

7.7 Protezione dei dati

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 lettera k del progetto il Consiglio federale può prevedere che i beneficiari di un contributo d'investimento di cui al quinto capitolo della LEne mettano a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico. Sono inclusi, ad esempio, i dati delle misurazioni del vento e i geodati di progetti geotermici. I dati vengono forniti solo in forma aggregata.

Si rimanda, inoltre, al messaggio del 4 settembre 201328 concernente la revisione totale della LEne.

28 FF 2013 6489, qui 6681