Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 35 pagine

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Art. 30 cpv. 4 lett. e

Viste le nuove disposizioni sui contributi d'investimento, il rimando deve essere adattato.

Art. 33 Garanzie per la geotermia

Per coprire i rischi legati agli investimenti si può continuare a beneficiare come finora, in alternativa ai contributi d'investimento di cui all'articolo 27b, di una garanzia pari a non oltre il 60 per cento dei costi d'investimento computabili (cpv. 1).

Ai sensi del capoverso 2, d'ora in avanti un richiedente può decidere per ogni singola tappa – prospezione, sfruttamento e realizzazione di un impianto – se presentare domanda per un contributo d'investimento o per una garanzia.

Art. 35 cpv. 2 lett. d e g

A seguito degli adeguamenti concernenti i contributi d'investimento si è reso necessario un adeguamento formale di questa disposizione.

Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d’attesa

Nello stabilire le risorse a disposizione del fotovoltaico e delle altre tecnologie, l'UFE persegue una progressione continua e tiene conto dell’evoluzione dei costi nel fotovoltaico, da un lato, e nelle altre tecnologie, dall’altro.

Le risorse disponibili in un giorno di riferimento per i progetti designati come prioritari dal DATEC secondo l'articolo 26 capoverso 7 vengono calcolate sottraendo dalle risorse massime disponibili per l'intera durata della promozione (2018-2035) quelle già assegnate fino a tale giorno di riferimento. Questi fondi possono essere utilizzati in qualsiasi momento. Un pagamento anticipato delle risorse verrebbe prefinanziato dalle altre tecnologie.

Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4

D'ora in avanti i contributi d'investimento potranno essere concessi fino al 2035. Sono state inoltre apportate alcune modifiche formali dovute sia all'estensione dei contributi d'investimento agli impianti eolici e geotermici sia all'istituzione di aste per gli impianti fotovoltaici.

Art. 44 cpv. 1

Con l'ampliamento di questa disposizione in futuro sarà possibile dare maggiore peso ai dati sulle emissioni nelle informazioni alla clientela. Si vuole inoltre rendere possibile la richiesta, tra i dati relativi all'intensità energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e dei loro componenti prodotti in serie, anche di informazioni relative ad esempio all'origine della materia prima, la produzione, il trasporto o anche lo smaltimento – ossia informazioni sull'intero ciclo di vita. Ciò aumenta la trasparenza e la comparabilità dei diversi prodotti e consente ai consumatori di tenere conto di questi aspetti al momento dell'acquisto.