Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

conseguenza che la produzione di CO2 del parco veicoli svizzero (non soggetto a sanzioni) aumenta invece di diminuire.

 Inoltre i veicoli sono stati immatricolati per la prima volta come veicoli commerciali leggeri, con la conseguenza che prima del 2020 non erano assoggettati ad alcun obiettivo e dal 2020 devono rispettare un valore obiettivo più elevato. Poco dopo questi veicoli sono stati quindi immatricolati una seconda volta senza sanzioni per l’utilizzo effettivo come automobili. Anche qui l’ammissione per la prima volta alla circolazione non serve a utilizzare il veicolo in modo pertinente, bensì soltanto a evitare una sanzione. Generalmente si tratta di modelli di automobili di grandi dimensioni e ad alte emissioni.

In considerazione di queste premesse, il criterio della messa in circolazione per la prima volta è stato precisato nel capoverso 2 nel senso che di volta in volta possono essere computati al bilancio del CO2 del parco delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri solo quelli che non solo sono stati formalmente ammessi alla circolazione in Svizzera, ma che in fin dei conti sono effettivamente utilizzati da un cliente finale conformemente alla loro prima immatricolazione. Le pratiche comuni, come l'aumento del numero di immatricolazioni di nuovi veicoli prima della fine dell'anno per raggiungere gli obiettivi di vendita, non comportano di per sé la rimozione dei veicoli dal calcolo del parco veicoli. In linea di principio, rimane in vigore anche la prassi esecutiva, secondo cui è determinante lo stato del veicolo al momento della prima immissione sul mercato, ad esempio per quanto riguarda i pneumatici e i componenti aggiuntivi, nonché lo stato di produzione dei veicoli a più stadi.

Art. 17a Anno di riferimento

In seguito alla modifica del titolo dell’articolo 17, la definizione dell’anno di riferimento è ora enunciata separatamente nell’articolo.

17b Metodo di misurazione applicabile e obiettivi secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul

CO2

Il capoverso 1 sancisce sostanzialmente che la procedura WLTP come pure la procedura di correlazione per l’approssimazione matematica ai valori NEDC costituiscono la base per determinare gli obiettivi di riduzione di CO2 a partire dal 2021 secondo l’articolo 10 capoverso 4 e si basano sugli obiettivi di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2.

Gli obiettivi concreti di CO2, che gli importatori di veicoli nuovi devono osservare considerando i valori WLTP (cfr. artt. 24 e 25) sono stabiliti nel capoverso 2. Secondo l’articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO2, ai fini della determinazione degli obiettivi è stata presa in considerazione la procedura secondo il pertinente regolamento (UE) 2019/631. Gli obiettivi di 95 g/kg e di 147 g/kg sono stati moltiplicati per il rispettivo rapporto tra le emissioni medie WLTP e quelle NEDC del parco veicoli nuovi nel 2019. Per le automobili il fattore di conversione è pari a 1,24, per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri è di 1,27.

La base per la conversione degli obiettivi secondo il capoverso 2 è costituita dai valori medi di CO2 del parco veicoli nuovi nel 2019. In considerazione della recente introduzione dei valori WLTP, in parte eccessivi, delle specificità del rilevamento dei dati nel sistema svizzero di approvazione del tipo e del volume di dati ancora limitata per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, il Consiglio federale seguirà l’evoluzione della base di dati in Svizzera e nell’Unione europea e, ove necessario, esaminerà l’aggiornamento dei valori obiettivo.

Art. 24 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo

Il nuovo capoverso 1 sancisce esplicitamente che a partire dal 2021, per l’attuazione degli obiettivi, ovvero la valutazione concreta del raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i valori d’emissione secondo la WLTP. I capoversi seguenti regolano le fonti concrete da cui attingere i valori d’emissione di CO2 secondo la WLTP come pure altri dati rilevanti. Sono determinanti di volta in volta le emissioni combinate. Il nuovo capoverso 1biscontiere la disposizione del capoverso 1 vigente finora.

L’osservanza degli obiettivi per un autofurgone o un trattore a sella leggero approvato con un sistema a più fasi incombe all’importatore del veicolo, anche se importato in uno stato incompleto. Determinante per la misurazione delle emissioni di CO2 e del peso è lo stato in occasione della prima immatricolazione,

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