Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
disponibili i dati per il primo anno civile intero dalla messa in esercizio. Se a posteriori risulta che la stima era troppo bassa, il partecipante non riceve per l’anno in questione più diritti di emissione di quanti anticipatamente riservati. Se la stima era troppo elevata, i diritti di emissione restanti sono utilizzati per soddisfare i diritti con livelli inferiori di priorità.
Al terzo posto si collocano i gestori di impianti con adeguamenti delle assegnazioni a titolo gratuito secondo l’articolo 46b. Vi sono compresi i diritti di tutti i partecipanti al SSQE che gestiscono impianti in forte crescita nei due anni precedenti. I dati rilevanti sono disponibili il 31 dicembre e devono essere notificati entro il 31 marzo dell’anno successivo nell’ambito del monitoraggio. La contestualità delle notifiche rende necessaria una riduzione lineare delle ulteriori assegnazioni di cui all’articolo 46b tra tutti i gestori di impianti con adeguamenti dell’assegnazione a titolo gratuito nel caso in cui la somma dei diritti superi la quantità di diritti di emissione disponibili.
Ultimi in ordine di priorità sono infine i nuovi partecipanti al SSQE e i gestori di impianti già partecipanti con nuovi elementi di assegnazione conformemente all’articolo 46a che nell’anno in corso hanno avviato l’attività notificandolo entro i termini stabiliti. In questo caso non esistono dati storici, pertanto i gestori di impianti devono presentare una stima realistica delle loro quote di attività previste tra la messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno. L’UFAM si riserva di verificare queste informazioni e accantona la rispettiva quantità di diritti di emissione per quell’anno purché la quantità di diritti di emissione non sia già esaurita. Il diritto può essere determinato con esattezza solo una volta che saranno disponibili i dati per il primo anno civile intero dalla messa in esercizio. Se a posteriori risulta che la stima era troppo bassa, il partecipante non riceve per l’anno in questione più diritti di emissione di quanti anticipatamente riservati. Se la stima era troppo elevata, i diritti di emissione restanti sono utilizzati per soddisfare gli ulteriori diritti nello stesso ordine di priorità. Nell’anno successivo il nuovo partecipante o il gestore di impianti con il nuovo elemento di assegnazione si colloca al secondo posto in ordine di priorità per quanto riguarda il diritto a ulteriori diritti di emissione e al primo posto per il resto del periodo di scambio.
I diritti di emissione del corrispondente anno rimanenti dopo avere soddisfatto tutti i diritti a un’assegnazione a titolo gratuito secondo gli articoli 46a o 46b e, quindi, non assegnati vengono messi all’asta o cancellati conformemente all’articolo 19 capoversi 2 e 5 della legge sul CO2.
Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge sul CO2, i diritti di emissione sono assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti in funzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento. L’assegnazione a titolo gratuito è calcolata in particolare applicando i parametri di riferimento e i fattori di adeguamento di cui all’allegato 9 numeri 1–4. I parametri di riferimento relativi al prodotto definiscono la quantità massima di diritti di emissione che possono essere assegnati per ogni unità prodotta. Nel quadro del SSQE dell’Unione europea, i 52 parametri esistenti relativi al prodotto sono stati elaborati in un lungo iter in stretta collaborazione con l’industria e le associazioni e saranno aggiornati a partire dal 2021. L’UE tornerà ad aggiornare i parametri di riferimento per il periodo di assegnazione 2026–2030 per tenere conto dei progressi tecnologici. Al fine di garantire condizioni di pari concorrenza rispetto all’UE, nel SSQE svizzero sono utilizzati gli stessi parametri di riferimento del SSQE europeo per i periodi di assegnazione 2021–2025 e 2026–2030. La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è dunque stabilita per tutti i gestori di impianti che partecipano al SSQE applicando una procedura a due fasi per i periodi di assegnazione 2021–2025 e 2026–2030. Anche le disposizioni concernenti l’applicazione dei parametri di riferimento rimangono fortemente orientate a quelle in vigore nell’UE.
L’assegnazione è calcolata per la prima volta sulla base dei dati rilevati secondo l’articolo 50 dall’UFAM o da un servizio da esso incaricato. I calcoli sono effettuati subito dopo avere ricevuto le notifiche o le domande di partecipazione al SSQE.
Come sinora, la somma delle quantità calcolate di diritti di emissione da assegnare individualmente non può superare la quantità massima di diritti di emissione disponibili nel SSQE meno il 5 per cento di cui all’articolo 45 capoverso 2 lettera a. In caso contrario si continua a procedere a una riduzione lineare di
14/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324