Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
L’equiparazione tra i requisiti posti ai combustibili e quelli per i carburanti contribuisce a chiarire i requisiti già esistenti per i progetti di compensazione. Aumenta la certezza del diritto e il dispendio per svolgere progetti di compensazione con i combustibili non cambia rispetto alla situazione attuale.
4.3.2 Prescrizioni sulle emissioni applicabili ai veicoli nuovi
L’impatto dell’integrazione dei veicoli per il trasporto di cose a zero emissioni fino a 4,25 tonnellate di peso complessivo dipende molto dai numeri delle future immatricolazioni di simili veicoli. L’offerta di veicoli commerciali leggeri con propulsore elettrico in diverse categorie di dimensioni è in forte crescita. I fornitori svizzeri di servizi di corriere espresso pianificano di acquistare un numero maggiore di questi veicoli. La conseguente riduzione delle emissioni di CO2 del parco veicoli e l’aumento dell’obiettivo indotto dal peso maggiore dei veicoli riducono le sanzioni attese di qualche milione o al massimo di alcune decine di milioni. In assenza di un’ulteriore riduzione delle emissioni è atteso un aumento delle sanzioni al massimo di qualche milione. Se il numero degli autofurgoni con propulsore elettrico crescesse più rapidamente non si registrerebbe alcun aumento netto delle sanzioni.
4.3.3 Tassa sul CO2 sui combustibili fossili e impegno di riduzione
Per l’economia è particolarmente importante che gli attuali impegni di riduzione delle emissioni siano prorogati di un anno e proseguano in modo lineare. In caso contrario le imprese con un impegno di riduzione sarebbero assoggettate alla tassa sul CO2 con la conseguenza di un aggravio di 154–193 milioni di franchi nel 2021 a seconda dell’aliquota della tassa.
Un eventuale aumento della tassa sul CO2 comporterebbe un aggravio per le economie private e le imprese che utilizzano combustibili fossili. Nel contempo aumenterebbero tuttavia anche gli importi ridistribuiti e chi non utilizza combustibili fossili avrebbe quindi un vantaggio economico. Questo aspetto costituisce un maggiore incentivo a sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche senza emissioni o a bassa emissione di CO2.
4.3.4 Sistema di scambio di quote di emissione
La presente revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 garantisce la prosecuzione del collegamento tra il SSQE svizzero e il SSQE europeo dopo il 2020 che avrà ripercussioni nel complesso positive per l’economia svizzera. I partecipanti al SSQE continuano ad avere accesso al SSQE europeo, che è liquido e trasparente, e sottostanno alle stesse condizioni dei loro concorrenti nell’UE. Rispetto a uno scenario privo del collegamento le stime prevedono una crescita del PIL attorno allo 0,04 per cento6 fino al 2030. Nella navigazione aerea l’integrazione nel SSQE comporterà una crescita leggermente inferiore della creazione di valore aggiunto, tuttavia la flessione del suo tasso di crescita annuo non supera 0,2 punti percentuali7. Il bilancio economico rimane quindi positivo.
6 Ecoplan (2016): Auswirkungen eines EHS-Linkings Schweiz-EU für den stationären Bereich. (disponibile in tedesco).
7 Infras (2016): Auswirkungen eines EHS-Linkings für den Bereich Luftfahrt – Aktualisierung für die Schweiz (disponibile in tedesco). 26/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324