Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
3 Commento alle singole disposizioni del progetto
Art. 2
Dal mese di settembre del 2020 il quadro giuridico europeo relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli non è più disciplinato dalla direttiva 2007/46/CE bensì dal regolamento (UE) 2018/858, trasposto nella legislazione svizzera con la presente modifica dell’ordinanza sul CO2 (lett. a, abis, ater). Per favorire la comprensione, nell’ambito delle singole lettere il testo sarà di volta in volta suddiviso in due numeri.
La lettera abisnumero 1 attua un elemento della mozione Bourgeois del 30 maggio 2018 accolta dal Parlamento (18.3420 «Adeguare i pesi massimi consentiti per compensare il peso delle batterie elettriche dei furgoni della categoria di 3,5 tonnellate»). La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare le basi giuridiche per consentire la compensazione del peso delle batterie elettriche degli autofurgoni dal peso massimo complessivo di 3500 kg. Alcuni sistemi di propulsione alternativi sono più pesanti di quelli convenzionali a benzina o diesel. Questo aspetto riguarda in particolare i veicoli con batterie elettriche. Senza una riduzione del carico utile risulterebbe infatti un aumento del peso complessivo di questa tipologia di veicoli che la renderebbe meno competitiva e la escluderebbe dunque dal campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di emissioni di CO2. Quindi, questi veicoli a bassa emissione di CO2 non sono finora considerati per il conseguimento degli obiettivi di un parco veicoli.
Come in precedenza, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, il cui peso a vuoto supera 2585 kg, che sono misurati in base al metodo applicato agli autoveicoli pesanti (regolamento (CE) 595/2009) e non dispongono di valori delle emissioni in base al metodo di calcolo applicato agli autoveicoli leggeri (regolamento (UE) 715/2007), non rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza sul CO2. In seguito all’attuazione della mozione 18.3420 Bourgeois (lett abisn. 2), questa eccezione si applica nel caso degli autofurgoni solo ai veicoli privi di una tecnologia di propulsione a zero emissioni.
Computando i veicoli per il trasporto di cose del tipo furgoni fino a un peso di 4250 kg, a condizione che il peso superiore a 3500 kg sia causato esclusivamente dal peso supplementare del sistema di propulsione privo di emissioni, viene incentivata l’importazione di questi veicoli a zero emissioni. Altri veicoli per il trasporto di cose, tra cui i carri con motore e i trattori a sella leggeri con un peso complessivo superiore a 3500 kg, non rientrano nei veicoli computabili. Il requisito secondo cui i veicoli siano privi di emissioni secondo la procedura di misurazione normalizzata limita il computo ai veicoli a batteria elettrica e a quelli a pile a combustibile. La regolamentazione svizzera viene così armonizzata con la normativa UE (cfr. art. 2 par. 1 lett. b del regolamento (UE) 2019/631).
Per motivi di tempo la modifica nell’articolo 2 lettera abisvolta a recepire un elemento della mozione 18.3420 Bourgeois è attuata indipendentemente dai risultati riguardanti altre tematiche connesse all’equiparazione dei veicoli interessati (p. es. divieto di circolazione notturna, assoggettamento all’OLR, intervalli dei collaudi periodici, requisiti concernenti la licenza di condurre ecc.).
Art. 6 Convalida di progetti e programmi
Nell’ambito della procedura di convalida occorre sottoporre all’organismo di convalida tutte le informazioni rilevanti per il progetto o il programma che consentano un esame esaustivo. Ciò include anche una bozza del progetto e la relativa valutazione preliminare (non vincolante) da parte della segreteria Compensazione della Confederazione, se sono state approntate. In tal modo è più facile tracciare eventuali modifiche o sviluppi del progetto o del programma. Già nella prassi attuale i richiedenti considerano i pareri dell’Ufficio federale per l’ambiente (UFAM) nella loro domanda e sviluppano progetti e programmi in questa ottica. L’accessibilità di tali documenti rende più semplice e più rapida la comprensione del progetto da parte dell’organo di convalida che può verificare l’osservanza dei requisiti posti ai progetti di compensazione. Nel complesso l’esecuzione diventa così meno onerosa.
Art. 6 Convalida di progetti e programmi
8/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324