Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione per il 2021 sono computate esclusivamente le riduzioni delle emissioni conseguite nel 2021. Questo modo di procedere è analogo a quello utilizzato nel 2020. Il capoverso 3 e l’ultimo periodo del capoverso 4 sono stati abrogati poiché disciplinavano la gestione dei progetti realizzati di propria iniziativa.

Il capoverso 5 è stato abrogato poiché nell’ordinanza riveduta l’elaborazione dei dati è disciplinata nell’articolo 134.

Art. 94 Aliquota della tassa

Secondo l’articolo 29 capoverso 2 della legge sul CO2 l’aliquota massima della tassa sul CO2 ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO2. La tassa è stata aumentata l’ultima volta il 1° gennaio 2018 ed è ora pari a 96 franchi per tonnellata di CO2. L’ordinanza in vigore già prevede già un ulteriore incremento a 120 franchi per tonnellata di CO2 (art. 94 cpv. 1 lett. c n. 2 dell’ordinanza sul CO2). Con l’adattamento dell’ordinanza si aggiornano anche la data dell’aumento e il relativo valore soglia. La data dell’aumento può essere fissata al 1° gennaio 2022. L’aumento della tassa fino all’aliquota massima di 120 franchi consentita dalla legge dipende dall’andamento delle emissioni di CO2 derivanti da combustibili. La tassa sarà aumentata senza un’ulteriore decisione del Consiglio federale se nel 2020 le emissioni hanno superato il 67 per cento del valore del 1990. La soglia del 67 per cento risulta da un aggiornamento lineare dei valori soglia per il 2012 secondo l’articolo 94 capoverso 1 lettera a, per il 2014 secondo l’articolo 94 capoverso 1 lettera b numero 1 e per il 2016 secondo l’articolo 94 capoverso 1 lettera c numero 1 dell’ordinanza sul CO2.

L’applicazione dell’aliquota massima consentita sarà decisa in base alla statistica sul CO2 per il 2020 che sarà disponibile nel mese di luglio del 2021. Dal momento che sono sempre fortemente correlate alle condizioni meteorologiche del rispettivo anno, le emissioni di CO2 derivanti da combustibili continueranno a essere determinate sulla base del 1990 al netto delle condizioni meteorologiche. La correzione in base alle condizioni meteorologiche è applicata solo per accertare il valore soglia ai fini dell’aumento della tassa, ma non per verificare l’obiettivo di riduzione secondo l’articolo 3 capoverso 1bisdella legge sul CO2.

Art. 95 Prova del versamento della tassa

In seguito all’aggiunta di una crescente quota di biocombustibili, nelle fatture deve essere chiaramente indicata la quota di combustibile gravata dalla tassa sul CO2, poiché deve essere nota la quantità esatta dei combustibili soggetti alla tassa per la restituzione a posteriori della tassa sul CO2.

Art. 96a Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione

I gestori di impianti hanno la possibilità di prorogare il loro impegno di riduzione sino a fine 2021. Al capoverso 2 lettera e è stata apportata una modifica formale.

Art. 97 Domanda di restituzione

Per alleviare il lavoro amministrativo dei gestori di impianti aventi diritto alla restituzione della tassa, le fatture relative alle tasse versate non devono più essere allegate alla domanda di rimborso, bensì presentate all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) solo su richiesta (cpv. 2 lett. b e cpv. 3).

Art. 98b Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

Per ridurre il lavoro amministrativo dei gestori di impianti di cogenerazione aventi diritto al rimborso della tassa, non è necessario allegare alla richiesta di restituzione né le fatture relative alle tasse versate né le registrazioni dei combustibili impiegati. È sufficiente una conferma dell’aliquota della tassa applicata (cpv. 1 lett. h, i e j). Le fatture devono essere presentate su richiesta dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) (cpv. 3bis).

19/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324