Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
Per gli operatori di aeromobili è precisato nel capoverso 2 che devono sottoporre un piano di monitoraggio per approvazione solo dopo la notifica dell’obbligo di partecipare per la prima volta al SSQE entro il termine menzionato. Questo capoverso sancisce inoltre che possono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall’UFAM così come quelli approvati dallo stesso.
I piani di monitoraggio approvati devono essere tenuti aggiornati. Sono quindi da adeguare e da sottoporre nuovamente per approvazione se non soddisfano più i requisiti (cpv. 4).
Art. 52 Rapporto di monitoraggio
Come sinora, i gestori di impianti devono presentare all’UFAM un rapporto di monitoraggio basato sul piano di monitoraggio anche nel 2021, dopo di che entro il 31 marzo di ogni anno. Conformemente all’attuale prassi di esecuzione, nell’ordinanza riveduta è precisato che possono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall’UFAM così come quelli approvati dall’UFAM (cpv. 1). Ai requisiti posti al rapporto di monitoraggio di cui all’allegato 17 numero 1.1 sono stati aggiunti i dati necessari per verificare l’adeguamento annuale dell’assegnazione a titolo gratuito secondo l’articolo 46b (all. 17 n. 1.1 lett. b). Inoltre, nell’allegato 17 numero 1.1 lettere e, f è precisato che occorre dichiarare le quantità e, in particolare, i dati primari e tutti i parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra. Nella misurazione di tali emissioni devono essere indicati gli orari di esercizio degli impianti di misurazione, le informazioni su mancate misurazioni e la loro considerazione nonché i risultati ricostruibili delle misurazioni. Questi requisiti precisano la prassi d’esecuzione sinora attuata.
Anche per gli operatori di aeromobili vale la precisazione che possono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall’UFAM così come quelli approvati dall’UFAM (cpv. 1).
Al fine di verificare se è necessario modificare l’assegnazione per un gestore di impianti in un determinato anno, nel rapporto di monitoraggio occorre notificare per ogni elemento di assegnazione le quote di attività e tutti gli altri dati rilevanti per l’assegnazione. In considerazione della quantità limitata di diritti di emissione e dell’ordine secondo cui sono messi a disposizione (art. 45 cpv. 3), un gestore di impianti non riceve alcuna assegnazione se per quell’anno non ha indicato nel rapporto dati comprensibili, corretti e completi. Questo approccio è necessario poiché altrimenti gli adeguamenti dell’assegnazione a titolo gratuito non possono essere conclusi in tempo utile. Si impedisce così che la mancanza dei dati di un partecipante ritardi inutilmente i calcoli concernenti gli adeguamenti dell’assegnazione di tutti gli altri (cpv. 8).
Art. 55 Obbligo
La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15 e 16 della legge sul CO2 non è più ammessa. Per le emissioni generate nel 2021 i gestori di impianti possono invece consegnare anche diritti di emissione per gli aeromobili ai fini dell’adempimento del loro obbligo (cpv. 1).
La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente all’articolo 16a della legge sul CO2 non è più ammessa neppure per i gestori di aeromobili (cpv. 2). Inoltre, il capoverso 2bissancisce espressamente il computo dei diritti di emissione previsto nell’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul collegamento dei rispettivi SSQE. Per gli operatori di aeromobili, che sono amministrati dalla Svizzera e ottemperano ai loro obblighi nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, ciò significa che i diritti di emissione consegnati sono prima computati ai loro eventuali obblighi previsti dal SSQE europeo fino al loro completo adempimento. Gli ulteriori diritti di emissione consegnati sono computati agli obblighi previsti dal SSQE svizzero. In modo speculare, per gli operatori di aeromobili che sono amministrati da uno Stato SEE e adempiono i loro obblighi nel Registro dell’UE, i diritti di emissione consegnati sono computati prima agli obblighi previsti dal SSQE svizzero, fino al loro completo adempimento. Gli ulteriori diritti di emissione consegnati sono computati agli obblighi previsti dal SSQE dell’UE. Questo processo aiuta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dal SSQE della controparte ed evita che gli operatori di aeromobili privilegino o penalizzino uno dei due SSQE nell’adempimento dei loro obblighi.
17/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324