Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

sui combustibili (n. 1.3) che stabilisce un’assegnazione sulla base dell’input di energia dei combustibili utilizzati. In caso di emissioni di processo a scopi non energetici che non sono considerate da alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, l’assegnazione ammonta al 97 per cento della quota di attività storica (n. 1.4).

Se in un processo viene utilizzato calore derivante dalla produzione di acido nitrico oppure importato da terzi al di fuori del SSQE e questo calore sottostà a un parametro di riferimento relativo al prodotto, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo tale parametro per questa quantità di calore è moltiplicata e ridotta per il parametro di riferimento relativo al calore. Questo aspetto è ora disciplinato al numero 1.7.

Per gli impianti di incenerimento di rifiuti speciali che svolgono compiti di smaltimento, l’assegnazione a titolo gratuito continua a essere calcolata sulla base del parametro di riferimento per le emissioni di processo e del parametro di riferimento relativo ai combustibili per la combustione di supporto.

I parametri di riferimento sono moltiplicati per una quota di attività riferita al rispettivo parametro di riferimento (quantità di prodotti fabbricati in tonnellate / calore utilizzate in TJ / energia di input utilizzata in TJ / quantità di emissioni del processo in tonnellate di CO2 equivalenti) in un periodo di riferimento stabilito. Questa quota di attività storica rappresenta il valore di riferimento ai fini della verifica degli adeguamenti delle assegnazioni a titolo gratuito secondo l’articolo 46b. Il periodo di riferimento per il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito nel periodo 2021–2025 corrisponde al periodo 2014–2018, quella nel periodo 2026–2030 al periodo 2019–2023 e viene utilizzata di volta in volta la media aritmetica dei valori annuali.

La nozione di «capacità installata» non è più utilizzata, quindi viene cancellata al numero 2.4, che disciplina ora la determinazione della quota di attività storica rilevante per l’assegnazione a titolo gratuito ove manchino i dati necessari per almeno due anni civili completi nel periodo di riferimento.

Rischio di rilocalizzazione all’estero della produzione a causa dei costi del CO2

Anche nell’ordinanza riveduta le quantità calcolate per l’assegnazione sono moltiplicate per un fattore di adeguamento (n. 3). Per i settori esposti al rischio di rilocalizzazione all’estero della produzione a causa dei costi del CO2 (carbon leakage) il fattore di adeguamento è tuttora 1, in altri termini i diritti di emissione sono assegnati gratuitamente in misura pari al rispettivo parametro di riferimento. Ciò riguarda la maggior parte dei settori e sottosettori nel SSQE. Per tutti gli altri settori e sottosettori il fattore di adeguamento è 0,3 fino al 2026 e diminuisce in modo lineare fino ad azzerarsi nel 2030. Per il calore misurabile, che viene fornito da un gestore di impianti a terzi al di fuori del SSQE, sono utilizzati i fattori di adeguamento secondo l’allegato 9 numero 3.1 salvo nei casi in cui il gestore di impianti può comprovare per singole forniture di calore che per l’utilizzatore di calore sussiste il rischio di carbon leakage (n. 3.2). A partire dal 2026, per il calore misurabile che viene distribuito tramite una rete ed è utilizzato per riscaldare l’acqua, scaldare o refrigerare i locali negli edifici o in ubicazioni al di fuori del SSQE, sarà applicato un fattore di adeguamento diverso rispetto a quello delle altre attività non esposte al rischio di carbon leakage. Questo fattore si colloca tuttora sullo 0,3 anche per il periodo 2026–2030 (n. 3.3).

L’elenco dei settori e dei sottosettori esposti al rischio dell’effetto carbon leakage è ripreso dall’Unione europea per evitare distorsioni della concorrenza. Questo elenco si applica nell’UE al periodo 2021– 2030, durante il quale rimarrà invariato.

Parametri di riferimento per settori con intercambiabilità tra combustibili e corrente elettrica

Anche nell’ordinanza riveduta l’allegato 9 disciplina i particolari fattori di adeguamento per i processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con corrente elettrica. Nell’UE, nel determinare specifici parametri di riferimento relativi al prodotto, si è quindi tenuto conto anche delle emissioni (indirette) dell’energia elettrica utilizzata, applicando per quest’ultima, conformemente al mix di energia elettrica europeo, un valore di 0,376 tonnellate di CO2 per MWh. Poiché, tuttavia, per le emissioni causate dalla produzione di elettricità non ha luogo alcuna assegnazione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 4 della legge sul CO2), nell’applicare questi parametri di riferimento tali emissioni (indirette) devono essere considerate adeguando di conseguenza l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. Poiché il SSQE poggia sui parametri di riferimento dell’UE, occorre procedere all’assegnazione

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