Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

quindi lo stato completo, omologabile. Con il regolamento (UE) 2020/22 l’Unione europea ha definito le norme per determinare i dati rilevanti ai fini delle sanzioni partendo dal veicolo di base (prima che il veicolo sia effettivamente completato) nell’ambito della procedura WLTP. Queste norme sono recepite anche per la Svizzera nel capoverso 3 lettera b. Materialmente la disposizione sostituisce quelle del regolamento (CE) 692/2008 cui si faceva sinora riferimento. Inoltre, anche nel capoverso 3 viene aggiornato il rimando alla normativa europea come nell’articolo 2 lettera a.

I veicoli con approvazione del tipo secondo il capoverso 3bise che non dispongono di valori delle emissioni WLTP sono per esempio i veicoli in stock approvati secondo il metodo NEDC, già sdoganati e quindi ancora immatricolabili, nonché autofurgoni e trattori a sella leggeri che sono stati approvati in base alle prescrizioni europee sui gas di scarico per i veicoli pesanti.

Art. 25 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo

Il nuovo capoverso 1 stabilisce esplicitamente che, a partire dal 2021, per l’attuazione degli obiettivi, ovvero la valutazione concreta del raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i valori di emissione secondo la WLTP. I capoversi successivi disciplinano le fonti concrete da cui attingere i valori di emissione di CO2 secondo la WLTP e altri dati rilevanti. Sono di volta in volta determinanti le emissioni combinate. Il nuovo capoverso 1biscontiene le disposizioni del capoverso1 vigente finora. Il rimando alla normativa europea viene aggiornato come nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a (cpv. 2). Il capoverso 2 precisa le fonti dei dati per veicoli a più fasi per le emissioni e altri valori rilevanti per il veicolo completo e consente, in analogia ai veicoli con approvazione del tipo, l’utilizzazione di procedure di calcolo secondo il regolamento (UE) 2020/22.

I veicoli privi di approvazione del tipo secondo il capoverso 3 e che non dispongono di valori di emissioni WLTP sono per esempio i veicoli in stock approvati secondo il metodo NEDC, già sdoganati e quindi ancora immatricolabili, autofurgoni e trattori a sella leggeri che sono stati approvati in base alle prescrizioni europee sui gas di scarico per i veicoli pesanti nonché i veicoli privi di un’approvazione generale dell’Unione europea.

Art. 26 Fattori di riduzione del CO2 nei veicoli

Il rimando alla normativa europea in materia di valori obiettivo viene aggiornato facendo ora riferimento al regolamento (UE) 2019/631.

Sulla scia del passaggio alla procedura WLTP le riduzioni di CO2 ottenute con innovazioni ecocompatibili hanno in via transitoria una ponderazione maggiore in conformità all’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione ovvero articolo 6 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (nuovo cpv. 1bis). A differenza dei valori interi, ripresi dalle fonti di cui agli articoli 24 e 25, nel caso delle innovazioni ecocompatibili, così come per i veicoli alimentati a gas che beneficiano di una deduzione per il biogas (cpv. 2) è opportuno considerare le variazioni dei valori delle emissioni fino alla prima cifra decimale.

Il nuovo capoverso 3 contiene le disposizioni di cui al capoverso 2 finora in vigore; è inoltre apportata una modifica di carattere redazionale.

Art. 28 Obiettivo individuale

Nel capoverso 2 il rimando alla normativa europea in materia di valori obiettivo viene aggiornato e si riferisce ora al regolamento (UE) 2019/631. In conformità al regolamento UE, gli obiettivi rettificati per l'anno 2021, basati sul precedente metodo di misurazione, sono convertiti in analogia all'obiettivo regolare, tenendo conto del nuovo procedura di misurazione applicabile (WLTP). A partire dal 2022, i produttori dell'UE devono richiedere obiettivi speciali basati sulla WLTP. Gli obiettivi convertiti come pure quelli basati sulla WLTP non saranno probabilmente pubblicati dalla Commissione Europea in tempo utile prima dell'inizio dei rispettivi anni di riferimento per i quali si applicano.

Il nuovo capoverso 2bisstabilisce come la Svizzera intende procedere nel periodo di transizione alla WLTP con gli obiettivi aggiornati per veicoli secondo l’articolo 28 capoverso 2. Gli obiettivi esistenti già

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