Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
2 Spiegazioni relative al progetto
2.1 Punti essenziali del progetto
2.1.1 Scambio di quote di emissioni
Lo scambio di quote di emissioni è uno strumento di economia di mercato della politica climatica che consente ai partecipanti di ridurre le emissioni di gas serra dove è più conveniente. Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) della Svizzera comprende oltre 50 impianti industriali a forte intensità di emissione, per contro esentati dalla tassa sul CO2 per i combustibili. Il 1° gennaio 2020 il SSQE svizzero è stato collegato con quello molto più ampio dell’UE affinché i gestori svizzeri di impianti possano beneficiare del mercato del CO2 europeo, che è liquido e trasparente, e usufruire delle stesse opportunità rispetto ai concorrenti europei. Dal 1° gennaio 2020 la navigazione aerea è stata integrata nel SSQE svizzero, in analogia con la normativa UE. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi SSQE è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Con l’Accordo, orientato a una collaborazione a lungo termine e, quindi, non limitato nel tempo, sono state poste tempestivamente le basi per poter continuare a utilizzare questo strumento. Tale Accordo prevede che in futuro i due sistemi siano concepiti in modo da essere equipollenti (principio di equivalenza). Al fine di adempiere gli impegni dell’Accordo, sono necessarie modifiche concernenti lo scambio di quote di emissioni che consentano di utilizzare un SSQE svizzero compatibile con quello europeo anche dopo il 2021.
Nella presente revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 sono modificati o aggiunti i seguenti elementi:
Partecipazione al SSQE: i gestori di impianti continuano a essere tenuti a partecipare al SSQE. In Svizzera è emerso che la produzione di niacina può generare elevate emissioni di gas serra, pertanto è stata inserita nell’ordinanza come nuova categoria di impianti. In futuro una partecipazione volontaria al SSQE (opt-in) potrà essere richiesta una sola volta. Per garantire un’esecuzione nei tempi previsti, i termini di notifica concernenti il SSQE sono stati anticipati.
Percorso di riduzione del cap per i gestori di impianti: in analogia con la normativa UE, il percorso di abbattimento annuale per gestori di impianti è ora del 2,2 per cento a partire dal 2021 (invece dell’attuale 1,74 %).
Percorso di riduzione del cap per la navigazione aerea: in conformità alle disposizioni in vigore per il SSQE nell’UE, a partire dal 2021 il cap per la navigazione aerea sarà ridotto annualmente di 2,2 punti percentuali del cap del 2020 (invece dell’attuale 0 %).
Assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per i gestori di impianti: per i gestori di impianti continua a basarsi in particolare sull’esercizio efficiente in termini di emissioni di gas serra, definito tramite parametri di riferimento ad esempio per la fabbricazione di determinati prodotti, per il consumo di energia termica o per l’impiego di combustibili. Inoltre, sono considerati anche altri fattori, tra cui il rischio di una rilocalizzazione all’estero della produzione (cosiddetto effetto carbon leakage). L’elenco dei settori minacciati dal carbon leakage è stato rielaborato nell’UE e trova applicazione anche in Svizzera. Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico, i parametri di riferimento esistenti sono modificati. A questo scopo l’UE ha svolto un impegnativo rilevamento dei dati e la pubblicazione dei nuovi parametri di riferimento è prevista perl’estate 2020. La Svizzera continuerà a riprendere tali parametri come ha fatto sinora.
Assegnazione a titolo gratuito per i gestori di impianti che entrano a far parte del SSQE, si trovano in forte crescita e con nuovi elementi di assegnazione: almeno il 5 per cento del cap continuerà a essere trattenuto per i nuovi partecipanti al SSQE o per i partecipanti in forte crescita, tuttavia in futuro saranno messi a disposizione a tale scopo anche i diritti di emissione non più assegnati a causa di cali della produzione o di cessazioni di attività. In merito all’assegnazione dei diritti di emissione, è determinante in linea di principio la data della messa in esercizio. Per l’attribuzione dei diritti di emissione fa stato fondamentalmente la data della messa in esercizio. Se la quantità di diritti di emissione trattenuti nel rispettivo anno è insufficiente, per le notifiche contemporanee le quantità sono ridotte in modo lineare, mentre non sono più assegnati diritti di emissione per messe in esercizio successive.
Adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito per i gestori di impianti: a partire dal 2021 l’assegnazione a titolo gratuito sarà calcolata di norma basandosi sui dati di riferimento del periodo
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