Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

tutte le assegnazioni mediante un fattore di correzione intersettoriale (cpv. 2) che può essere determinato solo una volta che sono disponibili tutti i dati necessari e i primi calcoli. Viene calcolato anticipatamente una tantum per ogni periodo di assegnazione e non è più adeguato. Le quantità definitive da assegnare a titolo gratuito a ogni partecipante sono quindi determinate solo una volta terminati tutti i primi calcoli.

I diritti di emissione sui conti dei gestori di impianti nel Registro dello scambio di quote di emissioni saranno versati non più in febbraio, come sinora, bensì nell’autunno dell’anno in corso. Con gli adeguamenti annuali dell’assegnazione a titolo gratuito basati sui dati da comunicare entro fine marzo (art. 46b) si evita così una correzione dell’assegnazione gratuita dei diritti di emissione a posteriori.

Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i nuovi partecipanti al SSQE e per i partecipanti con nuovi elementi di assegnazione

Sono considerati nuovi partecipanti i gestori di impianti che entrano a far parte del SSQE dopo il 1° gennaio 2021. Per analogia, anche un nuovo elemento di assegnazione di un gestore di impianti già partecipante al SSQE con messa in esercizio successiva al 1° gennaio 2021 deve essere trattato come un nuovo partecipante in riferimento all’integrazione nel SSQE. Per tenere conto di questo elemento, la rubrica dell’articolo è stata modificata e il capoverso 1 è stato integrato.

L’assegnazione a titolo gratuito per i nuovi partecipanti al SSQE e per i partecipanti con nuovi elementi di assegnazione è calcolata in linea di principio secondo lo stesso sistema utilizzato per i gestori di impianti esistenti, applicando eventualmente anche il fattore di correzione intersettoriale di cui all’articolo 46 capoverso 2 (cpv. 3). Tuttavia, dal momento che per i nuovi impianti o i nuovi elementi di assegnazione non sono disponibili dati storici sulle quote di attività dei rispettivi periodi di riferimento, l’assegnazione nell’anno della messa in esercizio è calcolata sulla base delle quote effettive di attività e, in seguito, sulla base delle quote di attività del primo anno civile intero successivo alla messa in esercizio (allegato 9 n. 2.4). Si sostituisce così il capoverso 3 dell’ordinanza in vigore poiché non viene più presupposto un potenziamento materiale delle capacità.

In merito all’assegnazione a titolo gratuito occorre inoltre osservare che la quantità di diritti di emissione disponibili è limitata (cfr. art. 45 cpv. 2). Se le pretese avanzate la superano, i diritti di emissione sono assegnati in base all’ordine definito secondo l’articolo 45 capoverso 3. Una volta esaurita la quantità disponibile, non sarà più possibile assegnare ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito.

Art. 46b Adeguamento dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

Nella rubrica «riduzione» è stato sostituito da «adeguamento», poiché l’aumento (attuale art. 46c) e la riduzione dell’assegnazione a titolo gratuito sono verificati e calcolati secondo lo stesso metodo.

L’ordinanza riveduta prevede che l’assegnazione a titolo gratuito sia adeguata annualmente se sono soddisfatte le condizioni. In proposito occorre distinguere tra un adeguamento dovuto a variazioni delle quote di attività (cpv. 1) e un adeguamento imputabile a cambiamenti dei valori di altri parametri che dovevano essere considerati nel calcolo iniziale (cpv. 3).

L’assegnazione a titolo gratuito a fronte di un aumento delle quote di attività con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata solo su richiesta se il gestore di impianti comprova che il maggior consumo non è ascrivibile a una minore efficienza energetica (cpv. 2). Viceversa, l’assegnazione secondo il parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili non viene ridotta su richiesta se il gestore di impianti comprova che il minore consumo è ascrivibile a una maggiore efficienza energetica (cpv. 3). Ne sono esclusi la fornitura di calore a terzi esterni al SSQE; l’assegnazione gratuita che ne consegue è adeguata secondo il capoverso 1, dato che il gestore degli impianti di fornitura di calore non può esercitare alcun influsso diretto sull’efficienza energetica dell’utilizzatore di calore.Se viene sospesa l’attività di un elemento di assegnazione, dal momento della messa fuori servizio il gestore non riceve più l’assegnazione per il rispettivo elemento. Si impedisce così che, in virtù delle norme stabilite per l’adeguamento, un gestore di impianti continui a ricevere diritti di emissione in caso di chiusure (cpv. 5). I diritti di emissione non più da assegnare a titolo gratuito sulla scorta degli adeguamenti e rispetto al calcolo iniziale confluiscono nella quantità trattenuta per i nuovi partecipanti al SSQE e per

15/26 233.11-00008/00005/00004/S362-0324