Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

Art. 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico

Se il richiedente comprova che i combustibili sono stati utilizzati a scopo non energetico, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può autorizzare la richiesta di restituzione della tassa sulla base delle quantità di combustibili acquistate e non di quelle impiegate. Il richiedente è così esentato dall’obbligo di registrare i consumi, riducendo il suo lavoro amministrativo. Su richiesta dell’AFD devono essere presentate le fatture e ulteriori prove (cpv. 1bise cpv. 4).

Art. 135 Adeguamento degli allegati

L’elenco dei settori e dei sottosettori esposti al rischio dell’effetto carbon leakage è ripreso dall’Unione europea per evitare distorsioni della concorrenza. Questo elenco è stato aggiornato nell’UE per il periodo 2021–2030, durante il quale rimarrà presumibilmente invariato. Il rimando è stato aggiornato di conseguenza.

Art. 146f Crediti

I gestori di impianti che avevano già contratto un impegno di riduzione delle emissioni prima del 2013 possono computare i crediti del periodo 2008–2012 ai fini dell’adempimento del loro impegno di riduzione oppure chiedere di convertirli in attestati. Il diritto può essere fatto valere fino al 31 dicembre 2022, dopo di che è perento.

Art. 146g Partecipazione al SSQE

I gestori di impianti che dall’inizio del 2021 sono tenuti a partecipare allo scambio di quote di emissione in virtù dell’articolo 16 della legge sul CO2 devono notificarlo all’UFAM entro il 28 febbraio 2021 (cpv. 1) e possono, alle condizioni elencate nell’articolo 41, chiedere una deroga all’integrazione nel SSQE. Affinché una simile deroga possa avere luogo già dal 2021, la domanda va presentata all’UFAM entro il 28 febbraio 2021 (cpv. 4). Lo stesso termine si applica alla domanda di partecipazione volontaria al SSQE in virtù dell’articolo 42 capoverso 1 dal 1° gennaio 2021 (cpv. 2).

Entro il 31 marzo dello stesso anno i gestori di impianti devono presentare per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

Art. 146h Restituzione della tassa sul CO2

A partire dal 2021 l’Amministrazione federale delle dogane può restituire provvisoriamente le tasse pagate a un gestore di impianti non appena questi ha notificato all’UFAM la sua partecipazione al SSQE oppure ha presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione (cpv. 1). Se le condizioni di partecipazione al SSQE non sono soddisfatte oppure il gestore di impianti dissente dalla determinazione lineare degli obiettivi, quindi non ottempera all’impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2021, la tassa sul CO2 è dovuta. Il gestore di impianti è tenuto a rifondere gli importi già restituiti, compresi gli interessi (cpv. 2).

Allegato 2 Riduzione delle emissioni all’estero non computabili

Per conseguire l’obiettivo 2020 nell’ambito del secondo periodo di adempimento nel quadro del Protocollo di Kyoto la Svizzera può utilizzare soltanto certificati di riduzione delle emissioni esteri conseguiti sino a fine 2020 con le misure del meccanismo di sviluppo pulito (in inglese Clean Development Mechanism, CDM). Di conseguenza, anche i gestori che hanno contratto un impegno di riduzione possono computare solo questi certificati di riduzione delle emissioni ai fini dell’adempimento del loro impegno.

Allegato 3 Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati L’allegato 3 lettera d dell’ordinanza riveduta sancisce il rispetto di determinate condizioni se vengono utilizzati biocombustibili nell’ambito di un progetto o di un programma di riduzione delle emissioni in Svizzera. Nell’ottica dell’ottenimento di attestati di riduzione delle emissioni in Svizzera, i requisiti posti ai combustibili da comprovare in termini ecologici e sociali si basano sui requisiti riguardanti i biocombustibili. Tali requisiti sono retti dalla legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali e dalle relative disposizioni d’esecuzione. Se questi requisiti sono soddisfatti mediante un progetto o un programma, possono essere rilasciati attestati di riduzione delle emissioni in Svizzera. Questo requisito,

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