Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324
dei diritti di emissione secondo la medesima logica. Se si applicasse il valore di CO2 inferiore del mix di energia elettrica della Svizzera, contrariamente alle norme SSQE ciò significherebbe, di fatto, un’assegnazione a titolo gratuito per l’energia elettrica, in contraddizione con l’articolo 19 capoverso 4 della legge sul CO2. I parametri di riferimento interessati da tale normativa sono enunciati nell’allegato 9 numero 4.2. Dal momento che anche per questi processi i periodi di riferimento ai fini del calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito sono gli stessi degli altri processi, al numero 4.1 si rimanda al numero 2.
Adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito sulla scorta delle quote modificate di attività
L’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione viene adeguata in funzione delle variazioni delle quote di attività, se la media aritmetica della quota di attività dei due anni precedenti ha registrato una variazione superiore al 15 per cento (n. 5.1.1) rispetto alla quota di attività storica (di norma la quota di attività dei periodi 2014–2018 o 2019–2023). L’assegnazione è di norma adeguata in base al valore esatto della variazione nell’anno in questione (n. 5.1.1 lett. a). Solo se era già stato attuato un adeguamento nell’anno precedente e il valore assoluto dello scarto rimane superiore al 15 per cento, ma non supera contemporaneamente l’intervallo di 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 25–30 %, 30–35 % ecc.), l’adeguamento del calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito si fonda nuovamente sulla quota di attività determinante per l’anno precedente (n. 5.1.2 lett. b). Se lo scarto nell’anno successivo a un adeguamento del 24 per cento ammonta, per esempio, al 21 per cento, per l’adeguamento è nuovamente rilevante la quota di attività determinante per il primo adeguamento (24 %). Viene garantita così una maggiore sicurezza della pianificazione in caso di variazioni durature e costanti che interessano un gestore di impianti partecipante al SSQE.
Adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito sulla scorta di valori modificati di ulteriori pa-
rametri considerati nel calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito
Tra gli altri parametri considerati nel calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito si annoverano in particolare il fattore di intercambiabilità tra corrente elettrica e combustibili per i parametri di riferimento con particolari fattori di adeguamento (n. 4), le acquisizioni di calore da terzi e le acquisizioni di calore derivante dalla produzione di acido nitrico (5.2.3). L’assegnazione è adeguata ogni anno in base al valore esatto se il valore del pertinente parametro si scosta dal valore originario di oltre il 15 per cento. Se la variazione è pari o inferiore al 15 per cento, l’assegnazione corrisponde a quella originariamente calcolata (n. 5.2). La condizione dell’intervallo immediatamente superiore di 5 punti percentuali in termini assoluti per i successivi adeguamenti non deve essere soddisfatta.
Allegato 15 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili
Il numero 3 dell’ordinanza riveduta sancisce come calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente a partire dal 2021 per gli aeromobili. Questo limite massimo di emissioni (cap) è calcolato in base al limite massimo di emissioni per il 2020 (descritto nel n. 2) e un fattore di riduzione annuale del 2,2 per cento in riferimento al cap del 2020.
Al numero 4 (n. 3 nell’ordinanza in vigore) è precisato che l’82 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili è a disposizione per l’assegnazione a titolo gratuito. Se un gestore non esiste più e i diritti di emissione non possono essere assegnati a titolo gratuito, l’assegnazione è cancellata conformemente all’articolo 46f capoverso 4. Il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito per il 2020 per ogni gestore è ora riportato al numero 6 (n. 4 nell’ordinanza in vigore), ma non ci sono cambiamenti a livello di contenuto. Al numero 7 figura ora il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito per ogni gestore a partire dal 2021. Essa è data dall’assegnazione a titolo gratuito per il 2020 (descritta nel n. 6) e da un fattore di riduzione annuale del 2,2 per cento riferito all’assegnazione a titolo gratuito per il 2020.
Il numero 8 sancisce che, a partire dal 2021, la quantità annualmente trattenuta di diritti di emissione per i nuovi gestori o quelli che si trovano in forte crescita è accantonata nella riserva speciale del terzo periodo di scambio (2021–2030). In linea con le pertinenti disposizioni in vigore nell’UE, è previsto che a un certo momento nel terzo periodo di scambio questa riserva speciale sia assegnata ai nuovi gestori o a quelli che si trovano in forte crescita. Quando ciò avverrà esattamente non è ancora stato stabilito,
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