Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S362-0324

su domanda (art. 1 lett. b). In tal modo questi gestori non sono esclusi dalla partecipazione a partire dal 2021 a causa dei provvedimenti attuati nell’ambito del SSQE per ridurre le loro emissioni di gas serra nel periodo di scambio 2013–2020. La domanda non deve contenere indicazioni sull’attività secondo l’allegato 7, come precisato nel capoverso 3bis.

Il capoverso 2bisè abrogato. Chi recede da un opt-in non può ripresentare una domanda, poiché le condizioni di partecipazione di cui all’articolo 42 capoverso 2 non sono più soddisfatte.

Art. 43 Impianti non considerati

La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15 e 16 della legge sul CO non è più ammessa. Inoltre viene eliminato il rimando all’articolo 42 capoverso 2bis, poiché questo

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capoverso è abrogato.

Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

Come sinora, l’UFAM calcola in anticipo la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme dei gestori di impianti che partecipano al SSQE. La quantità viene adeguata soltanto se trova applicazione l’articolo 18 capoverso 2 della legge sul CO2. Per il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili nel periodo 2013–2020 la quantità è stata ridotta in modo lineare dell’1,74 per cento ogni anno partendo dal 2010. Secondo l’ordinanza riveduta, dal 2021 la riduzione annua sarà del 2,2 per cento. Al calcolo si applica la formula di cui all’allegato 8.

Il Consiglio federale può adeguare la quantità massima di diritti di emissione disponibili conformemente all’articolo 18 della legge sul CO2. Un adeguamento deve essere esaminato quando saranno disponibili tutti i dati necessari e le domande di partecipazione saranno state presentate.

I nuovi partecipanti al SSQE, i partecipanti che si trovano in forte crescita o con nuovi elementi di assegnazione continuano ad avere, a determinate condizioni, il diritto a un’assegnazione a titolo gratuito attingendo da una quantità trattenuta di almeno il 5 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili. Per questa quantità non viene più utilizzato «riserva» poiché a causa delle uscite, del resoconto non corretto e dell’applicazione di nuove disposizioni concernenti l’adeguamento annuale dell’assegnazione a titolo gratuito sono disponibili anche diritti di emissione non più assegnati nello stesso anno (cpv. 2).

L’ordine in base al quale è distribuita tra i partecipanti al SSQE la quantità di diritti di emissione disponibili annualmente secondo il capoverso 2 è ora espressamente definita nel capoverso 3. Per questo ordine è determinante il momento della messa in esercizio o il momento della determinazione di un diritto sulla scorta della crescita. Per i nuovi partecipanti al SSQE o i partecipanti con nuovi elementi di assegnazione secondo l’articolo 46a è determinante il momento della messa in esercizio dei rilevanti impianti a condizione che la notifica sia avvenuta nel rispetto dei termini. I gestori di impianti che già partecipano al SSQE e si trovano in forte crescita notificano il 31 maggio dell’anno successivo le quote di attività rilevanti ai fini di determinare un’ulteriore assegnazione a titolo gratuito e i valori di ulteriori parametri rilevanti per l’assegnazione dei due anni precedenti contestualmente all’assegnazione del rapporto di monitoraggio. Per questi diritti motivati con la crescita, il 31 dicembre dell’anno precedente è il momento determinante per la collocazione nell’ordine.

In tal modo, hanno una posizione prioritaria i nuovi partecipanti al SSQE e i gestori di impianti già partecipanti al SSQE con nuovi elementi di assegnazione secondo l’articolo 46a, che partecipano al SSQE da almeno un anno civile intero e i cui dati necessari al calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito o il cui calcolo sono definitivamente disponibili.

I diritti di emissione eventualmente rimanenti sono poi riservati ai nuovi partecipanti al SSQE e ai gestori di impianti già partecipanti al SSQE con nuovi elementi di assegnazione secondo l’articolo 46a, che sono messi in esercizio dopo il 1° gennaio ma al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno precedente e sono stati notificati nell’anno precedente entro i termini impartiti. I suddetti partecipanti dispongono di dati storici dalla messa in esercizio e, basandosi su di essi, devono presentare una stima realistica delle quote di attività previste. L’UFAM si riserva di verificare queste informazioni e accantona la rispettiva quantità di diritti di emissione. Il diritto può essere determinato con esattezza solo una volta che saranno

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